Legge di Bilancio 2026: detassazione per lavoro festivo, notturno e a turni
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L’art. 1, commi 10-11, Legge n. 199/2025, ha stabilito che per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
La detassazione è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro: in tale limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 182 ss., Legge n. 208/2015. Sono esclusi dal beneficio i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, in quanto destinatari di una specifica detassazione di cui all’art. 1, comma 18, Legge di bilancio 2026.
Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.



