7 Gennaio 2026

Legge di bilancio 2026: integrazione al reddito delle lavoratrici madri

di Redazione Scarica in PDF

L’art. 1, commi 206 e 207, Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), apporta alcune modifiche all’art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), posticipando al 2027 l’attuazione dell’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di 2 o più figli.

Nelle more dell’attuazione di quanto sopra, è previsto il riconoscimento, per l’anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o autonome con 2 figli e sino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio, aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma pari a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. L’indennità è riconosciuta, a domanda, dall’INPS.

La medesima misura di integrazione del reddito è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Viene specificato che le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026 saranno corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione
della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Inoltre, tali somme non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.

Contratti collettivi AI Edition