Legge di bilancio 2026: novità in tema di previdenza complementare
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L’art. 1, comma 201, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto una serie di modifiche al D.Lgs. n. 252/2005.
Il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare è innalzato a 5.300 euro. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro, pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione, ma non effettivamente versati, e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.
Riguardo alle prestazioni (art. 11, D.Lgs. n. 252/2005), si prevede che le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possano essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 60% (in luogo del 50% previsto in precedenza) del montante finale accumulato e in rendita vitalizia. Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale, la prestazione può essere interamente erogata in capitale.
Alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi di cui al comma 3-bis nonché a quelle del comma 3-quinquies, secondo periodo, si applica il regime fiscale previsto dal comma 6 con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta.
Fermo restando il limite per l’erogazione in forma di capitale, nelle forme a contribuzione definita le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui, ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al comma 3-quater, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.
I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adeguerà le proprie istruzioni.



