13 Gennaio 2026

Legge di bilancio 2026: proroga CIGS

di Redazione Scarica in PDF

La Legge di bilancio per il 2026 contiene alcune disposizioni in tema di proroga della CIGS per:

– imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessal’art. 1, comma 165, Legge n. 199/2025, ha stabilito che, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, è rifinanziata per il 2026 (100 milioni di euro) la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti dall’art. 44, comma 11–bis, D.Lgs. n. 148/2015, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata vigenti, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l’INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali almeno semestralmente;

– cessazione di attività: l’art. 1, comma 167, Legge n. 199/2025, ha prorogato per l’anno 2026 il trattamento di sostegno al reddito per cessazione dell’attività (art. 44, D.L. n. 109/2018, convertito in Legge n. 130/2018), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

– imprese di interesse strategico nazionale: l’art. 1, comma 171, Legge n. 199/2025, dispone che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31 dicembre 2026, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata;

– per cessazione di attività: l’art. 1, comma 172, Legge n. 199/2025, ha disposto la proroga, per l’anno 2026, delle misure (art. 44, commi 1–ter, 1–quater e 1–quinquies, primo e secondo periodo, D.L. n. 109/2018, convertito in Legge n. 130/2018) che consentono, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’accesso a un ulteriore intervento di CIGS per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, mediante rifinanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

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