Legge di bilancio 2026: disposizioni sugli accantonamenti del TFR al Fondo di Tesoreria INPS
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L’art. 1, comma 203, Legge n. 199/2025, modifica il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti al Fondo di Tesoreria INPS. Le modifiche concernono il riferimento temporale per il computo dei dipendenti, con una previsione specifica per il biennio 2026-2027.
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale pari a 50 dipendenti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026- 2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono, altresì, tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.
Viene modificata anche la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005, con riferimento a:
- modalità di conferimento tacito o automatico (c.d. cosiddetto silenzio-assenso);
- forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai TFR dei lavoratori dipendenti privati;
- connessi obblighi, a carico dei datori di lavoro privati, di informazione ai lavoratori in materia di previdenza complementare;
- criteri di investimento, da parte delle forme pensionistiche complementari, delle risorse derivanti da contributi o accantonamenti relativi al TFR, versati a seguito di adesioni non esplicite.
Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adeguerà le proprie istruzioni.



