Licenziamento del dirigente: imponibilità delle somme corrisposte in Italia e in Finlandia
di Redazione Scarica in PDF
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 1/E del 12 gennaio 2026, ha precisato che le indennità erogate, in base a un accordo conciliativo, a un dirigente per la cessazione del rapporto di lavoro e corrisposte in parte dalla società italiana che lo ha assunto e in parte dalla società finlandese presso cui è stato distaccato, sono imponibili nei 2 Paesi in base al periodo in cui l’interessato ha svolto l’attività.
Il dirigente, dopo un lungo periodo di lavoro in Italia, è stato distaccato presso la società finlandese dal 2022 al 2025, dove ha svolto la sua attività a esclusivo beneficio di quest’ultima. Il 31 ottobre 2024, però, la richiedente lo ha licenziato per soppressione della posizione lavorativa. Il lavoratore, in quel momento fiscalmente residente in Finlandia, ha impugnato il licenziamento: il 9 maggio 2025 le parti hanno raggiunto un accordo che prevedeva un’indennità sostitutiva del preavviso, suddivisa tra la società italiana e quella finlandese in proporzione ai periodi di lavoro svolti nei 2 Paesi, e un’indennità per la cessazione del rapporto e del distacco, interamente a carico della società finlandese.
Secondo l’art. 3, TUIR, per i soggetti non residenti l’Italia può tassare solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato, intendendosi per tali, in base all’art. 23, TUIR, i redditi corrisposti da soggetti residenti nel territorio (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri), tra cui rientrano anche le indennità di fine rapporto e quelle sostitutive del preavviso, soggette a tassazione separata secondo le previsioni dell’art. 17, TUIR, con ritenuta alla fonte (art. 19, TUIR).
Pertanto, l’Agenzia ritiene imponibile in Italia solo la quota di indennità di preavviso pagata dalla società italiana, che deve trattenere l’imposta tramite ritenuta alla fonte effettuata in qualità di sostituto d’imposta.
Tutte le altre somme corrisposte dalla società finlandese non sono imponibili nel nostro Paese, in quanto non corrisposte da una società o da una stabile organizzazione residente nel territorio. Anche convenzione Italia–Finlandia conferma questa conclusione.



