10 Ottobre 2025

No alla restituzione dell’IVA in caso di contratto d’appalto riqualificato in somministrazione

di Redazione Scarica in PDF

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 50/E del 3 ottobre 2025, ha offerto chiarimenti in merito all’art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972, con particolare riferimento al caso di applicazione di un’IVA non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia analizza l’ipotesi in cui il rapporto contrattuale instaurato tra le parti venga riqualificato da contratto d’appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro e, di conseguenza, recuperata l’IVA inizialmente esposta in fattura.

L’Agenzia ricorda che la disciplina del rimborso dell’IVA, nel rispetto della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario, in subordine all’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’Erario a seguito di un accertamento definitivo, purché il versamento non sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Pertanto, se, in un contesto di frode, a seguito dell’attività di controllo da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e, conseguentemente, escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

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