Nullità della cessione di ramo di azienda: anche il cedente deve versare le retribuzioni
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La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 novembre 2025 n. 31185, ha statuito che nella fattispecie di cessione di ramo di azienda successivamente dichiarato nullo, le retribuzioni già versate dal datore di lavoro cessionario non valgono a liberare il datore di lavoro cedente riconosciuto come datore di lavoro effettivo. Ne consegue che il lavoratore ha diritto al pagamento dello stipendio anche da parte del cedente per il periodo intercorrente dalla cessione alla riammissione in servizio, benché sia già stato versato anche dalla cessionaria.
Nel caso in esame 3 dipendenti avevano richiesto la condanna della cedente al pagamento completo delle retribuzioni omesse per il periodo trascorso tra la messa a disposizione per il rientro in servizio e l’effettiva reintegra.
Il caso
- la presunta esistenza di un giudicato preclusivo relativo alle pretese retributive dei lavoratori;
- la violazione dei principi sulla mora del creditore e la contestazione della possibilità per i dipendenti di ottenere l’intera retribuzione nonostante avessero percepito compensi dal cessionario, sollevando dubbi di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 36, Costituzione;
- l’erronea applicazione delle norme sull’adempimento del terzo e sulla disciplina dell’appalto in relazione agli effetti liberatori per il cedente;
- l’errata estensione dei principi affermati dalla giurisprudenza sugli appalti illeciti ai casi di trasferimenti d’azienda nulli, proponendo questione di legittimità costituzionale dell’art. 2112, c.c.;
- la critica alla conseguenza automatica del riconoscimento della retribuzione piena in caso di mancata reintegrazione, ritenuta lesiva dei principi di proporzionalità, libertà d’iniziativa economica e giusto processo, sollevando ulteriori dubbi di costituzionalità.



