14 Gennaio 2020

Nuovi adempimenti per appaltatori, nuove responsabilità per i committenti

di Cristian Valsiglio

Dai versamenti delle imposte del 17 febbraio 2020, gli appaltatori e i subappaltatori dovranno provvedere a versare le imposte sui redditi di lavoro dipendenti suddivisi per committenti; mentre i committenti dovranno verificare le deleghe di pagamenti dei propri appaltatori e subappaltatori confrontando gli importi versati con gli importi comunicati.

Con la pubblicazione in G.U. n. 301/2019 della L. 157 del 19 dicembre 2019, è stato approvato con modificazioni il D.L. 124/2019, il quale aveva introdotto, all’articolo 4, nuovi adempimenti in capo ai soggetti coinvolti nella filiera dell’appalto.

Con la risoluzione n. 108/E/2019, l’Agenzia delle entrate ha specificato che i nuovi obblighi entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, motivo per il quale la reale entrata in vigore è relativa alle ritenute effettuate in gennaio che si dovranno versare in febbraio 2020, ossia entro il 17 febbraio, in quanto il 16 ricade in una giornata domenicale.

Il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, così come introdotto dall’articolo 4, Decreto Fiscale, afferma che i soggetti (sostituti d’imposta) residenti in Italia che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera copia delle deleghe di versamento Irpef (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.

In sostanza, la nuova disciplina non si applica al ricorrere di una o più delle seguenti fattispecie:

  • se l’affidamento di opere o servizi in appalto non prevede un prevalente utilizzo di manodopera (c.d. appalti labour intensive);
  • se il personale impiegato non svolge la prestazione lavorativa presso le sedi di attività del committente (ad esempio il caso dei contoterzisti);
  • se i beni strumentali non sono messi a disposizione dal committente;
  • se il valore annuo dell’appalto non supera i 200.000 euro.

Si può, inoltre, essere esclusi dai nuovi obblighi qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, possano far valere una certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle entrate (una sorta di Durf – Documento unico di regolarità fiscale).

Entro i 5 giorni successivi a quello di scadenza del versamento (di regola, il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute), le imprese appaltatrici, affidatarie e quelle subappaltatrici (queste ultime anche all’azienda appaltatrice) trasmettono su richiesta del committente a quest’ultimo:

  • copia delle deleghe di versamento;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori (da ora Report Lavoratori), con relativo codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera o dei servizi commissionati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali operate nei confronti dei singoli lavoratori, con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Sostanzialmente, è chiesto agli appaltatori e ai subappaltatori di effettuare un singolo versamento di imposta per committente, suddividendo i dati fiscali come se fossero meri dati gestionali divisi per centro di costo.

A parere dell’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 108/E/2019), le ritenute dovranno essere comunicate rapportando le ore dell’appalto con le ore totali lavorate dal lavoratore nel mese; infatti, non è raro il caso in cui un lavoratore possa essere destinato a più commesse nel medesimo mese, con prevedibili conseguenze di natura operativa di un certo spessore.

Non si comprende bene che tipo di controllo di congruità dovrà fare il committente sui predetti importi: sarebbe opportuno che l’Agenzia delle entrate specificasse che la verifica è solo sul dato complessivo delle ritenute dichiarate e versate.

In caso di mancato rispetto della norma da parte dell’appaltatore, il committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi segnalandolo all’Agenzia delle entrate.

In caso di inottemperanza degli adempimenti di cui sopra, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, o affidataria o subappaltatrice per le violazioni degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute o di corretta esecuzione delle stesse, senza alcuna possibilità di compensazione, nonché del relativo versamento.

È bene evidenziare che non vi è una sanzione specifica per l’inottemperanza delle norme previste dall’articolo 17-bis, ma una sanzione consequenziale al mancato versamento dell’imposta a carico dell’appaltatore e/o il subappaltatore.

Pertanto, il regime sanzionatorio sarà applicato solo successivamente al riscontro da parte del Fisco di un mancato versamento delle imposte per un lavoratore interessato in un appalto.

Non resta che attendere, a questo punto, le indicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate in merito ai numerosi dubbi operativi lasciati, per ora, a committenti e appaltatori.

 

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