22 Giugno 2020

Onere probatorio in caso di malattia professionale

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 maggio 2020, n. 8947, ha stabilito che la previsione contenuta nella tabella – di cui al D.Lgs. 38/2000, ex articoli 139 e 10, D.P.R. 1124/1965 – di un’attività lavorativa come fattore che, con elevata probabilità, può cagionare una specifica malattia, va considerata nell’ottica non della presunzione di origine professionale e dell’inversione dell’onere della prova, ma della rilevanza probatoria e dell’assolvimento del carico probatorio; in tal caso, il lavoratore non deve anche fornire la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell’attività di lavoro, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell’attività inclusa nella tabella.

 

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