17 Aprile 2023

Permanenza delle ragioni sottese al rapporto a termine

di Redazione Scarica in PDF

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 7 marzo 2023, n. 6737, ha stabilito che l’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, nel testo ratione temporis vigente, impone al datore di lavoro l’onere di indicare nel contratto in modo circostanziato e puntuale le ragioni che giustificano il ricorso al rapporto a tempo determinato, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto. Occorre, quindi, l’indicazione delle circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da fare emergere la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, anche al fine di consentire la verifica sull’utilizzazione del lavoratore esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

Novità 2023 nella gestione del rapporto di lavoro nel settore agricolo