23 Febbraio 2022

Proroga ammortizzatori per imprese di rilevante interesse strategico nazionale: conguaglio

di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 816 del 18 febbraio 2022, ha offerto indicazioni per l’esposizione del conguaglio da parte delle imprese di rilevante interesse strategico nazionale che, ex articolo 22, D.L. 4/2022, possono accedere alla Cigo con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022” per un periodo di durata massima pari a 13 settimane – collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati ai sensi dell’articolo 3, D.L. 103/2021 – e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022. Gli stessi datori di lavoro, con separata domanda, possono chiedere una proroga del predetto periodo, sino a un massimo di ulteriori 13 settimane, completando in tal modo le complessive 26 settimane previste dall’articolo 22, D.L. 4/2022. Anche tale periodo di proroga deve essere richiesto con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”, ed è fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.

I termini di presentazione delle domande con causale “COVID 19 – D.L. 4/2022” sono, quindi, i seguenti:

  • le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022;
  • le domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.

Il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo; il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l’azienda.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, il messaggio precisa che i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziendale, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

 

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