23 Gennaio 2026

Rapporto di lavoro dei detenuti: retribuzione e prescrizione dei contributi

di Redazione Scarica in PDF

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 novembre 2025 n. 29697, ha ritenuto che il rapporto di lavoro del detenuto deve considerarsi unitario e continuativo, senza interruzioni intermedie volontarie nei periodi di attesa della “chiamata al lavoro”, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o scelta. La cessazione del rapporto coincide con la fine dello svolgimento dell’attività lavorativa. La decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi inizia dal termine del rapporto unico e l’onere di dimostrare eventuali interruzioni grava sull’Amministrazione penitenziaria.

 

Il caso

I fatti di causa traggono origine dal ricorso presentato da un detenuto, in carcere dal 2009, che nel corso della reclusione aveva svolto diverse attività lavorative all’interno del carcere (distribuzione dei pasti, assistenza alle persone, gestione della spesa dei detenuti, pulizie) retribuite dal Ministero della Giustizia e aveva lamentato di non aver ricevuto l’adeguamento retributivo previsto dall’art. 22, Legge n. 354/1975, che disciplina il lavoro penitenziario.
Il Tribunale di Roma gli aveva riconosciuto oltre 3.400 euro, poi ridotti dalla Corte d’Appello a circa 1.300 euro, poiché il giudice di secondo grado aveva ritenuto prescritte le somme precedenti al 6 settembre 2017, considerando come distinti e autonomi rapporti di lavoro i vari periodi di attività svolti e ritenendo interrotto il rapporto nei periodi di mancata assegnazione al lavoro.
Il ricorrente, non condividendo questa impostazione, ma ritenendo che il rapporto di lavoro penitenziario debba essere considerato unitario e che eventuali pause imputabili all’organizzazione carceraria costituiscano semplici sospensioni e non interruzioni, ha proposto ricorso in Cassazione.
Nella sua decisione la Suprema Corte richiama alcune sentenze recenti, di cui la Corte d’Appello non aveva potuto tenere conto, secondo cui i detenuti si trovano in una condizione di totale dipendenza rispetto alla chiamata al lavoro, non avendo margini di libertà nella scelta. Questa situazione si ripercuote sul modo in cui il rapporto di lavoro dev’essere interpretato: le pause tra un incarico e l’altro vanno considerate come sospensioni e non come interruzioni contrattuali, come avverrebbe nel lavoro a termine tradizionale. Solo la fine della detenzione costituisce la vera cessazione del rapporto; pertanto, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla fine dell’unico rapporto e non dai singoli periodi lavorativi.
La Cassazione rinvia quindi alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché si pronunci tenendo conto dei nuovi principi esposti.
Direzione e organizzazione delle risorse umane