Ratificato l’accordo di sicurezza sociale tra Italia e Macedonia del Nord
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2025 la Legge 16 ottobre 2025, n. 153, di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, sottoscritto a Skopje il 25 luglio 2014, in vigore dal 28 ottobre 2025.
Il presente Accordo si applica alle legislazioni concernenti:
– in Italia:
- l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria;
- l’assicurazione per malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternità;
- l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le prestazioni familiari;
- l’assicurazione contro la disoccupazione;
- i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
– in Macedonia:
- l’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l’invalidità e superstiti;
- l’assicurazione per la malattia, la prevenzione sanitaria e maternità;
- l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l’assicurazione contro la disoccupazione;
- le prestazioni familiari.
Qualora una persona soggetta alla normativa di uno Stato contraente, che lavora sul territorio di quello Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in quel territorio, sia inviata da quel datore di lavoro a lavorare nel territorio dell’altro Stato contraente, tale persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente, come se fosse impiegata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che il periodo del distacco non ecceda i 24 mesi.
Le persone che esercitano un’attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei 2 Stati contraenti e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell’altro Stato per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base alla legislazione del primo Stato, purché la loro permanenza nell’altro Stato non superi il periodo di 24 mesi.



