Rinuncia alla riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti
di Redazione Scarica in PDF
L’INPS, con messaggio n. 3922 del 23 dicembre 2025, ha informato di aver implementato una nuova funzione nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” per consentire ai lavoratori autonomi iscritti nel 2025 alle Gestioni Artigiani e Commercianti di rinunciare alla riduzione contributiva del 50% per 36 mesi, prevista dall’art. 1, comma 186, Legge n. 207/2024.
Dal 1° gennaio 2026 è, quindi, possibile rinunciare all’agevolazione tramite il portale online: la rinuncia è definitiva e comporta la perdita della riduzione dal mese successivo alla presentazione, senza possibilità di rientrare nel beneficio. L’esercizio di tale funzione comporta la perdita del diritto alla riduzione contributiva per tutti i soggetti componenti del nucleo aziendale per i quali è stata accolta la domanda oggetto di rinuncia.
La circolare riporta un caso, a titolo esemplificativo: il soggetto che ha iniziato l’attività nel mese di aprile 2025 e ha aderito alla riduzione contributiva con domanda presentata e accolta in data 10 settembre 2025 e che il 10 gennaio 2026 presenta la domanda di rinuncia, godrà della tariffazione ridotta al 50% dal mese di aprile 2025 al mese di gennaio 2026, mentre dal mese di febbraio 2026 dovrà versare la contribuzione previdenziale in misura piena.
Verranno, invece, neutralizzate le domande di riduzione contributiva per le quali la rinuncia è stata attivata entro il 31 dicembre 2025, per le quali la procedura informava l’utente dell’avvenuta eliminazione della domanda dagli archivi dell’Istituto, in attesa dei chiarimenti forniti con il messaggio in oggetto.
L’Istituto ricorda che, in esito all’accoglimento della domanda di riduzione contributiva, sono necessari i tempi tecnici per l’adeguamento delle procedure informatiche di tariffazione. Pertanto, i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e ai quali è stata accolta la relativa domanda possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta secondo le indicazioni fornite con la circolare INPS n. 83/2025. Diversamente, nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o saranno rimborsati.
Viene, inoltre, chiarito che, solo per il 2025, chi aveva richiesto il regime forfettario previdenziale ex art. 1, commi 77 – 84, Legge n. 190/2014, e poi ha ottenuto la riduzione contributiva al 50%, potrà accedere nuovamente al regime forfettario al termine dei 36 mesi di agevolazione, senza penalizzazioni. Dopo aver rinunciato o al termine dei 36 mesi, chi desidera avvalersi del regime forfettario previdenziale dovrà presentare apposita istanza telematica.



