Tassazione di azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati all’estero
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L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 8/E del 16 gennaio 2026, ha chiarito le modalità di tassazione di azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia, ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all’estero, in uno o più Stati, mentre era fiscalmente residente negli stessi.
L’istante è una società di diritto italiano appartenente a un Gruppo multinazionale, con casa madre avente sede in Francia. La Casa madre, al fine di coinvolgere i dipendenti nei progetti e nello sviluppo del Gruppo, ha attuato piani di incentivazione azionari e monetari, prevedendo l’attribuzione di un compenso in natura (azioni) o in denaro al termine di un periodo di maturazione e al verificarsi di determinate condizioni:
- piano di incentivazione azionario di lungo periodo (piano Alfa), che prevede l’attribuzione, a titolo gratuito, di un certo numero delle proprie azioni a determinati dipendenti della società o delle società del Gruppo, nonché ad alcuni dirigenti, al termine del periodo quadriennale di maturazione, previa soddisfazione delle condizioni di performance previste dal piano e del mantenimento, fino al termine del periodo di maturazione, del rapporto lavorativo con una società del Gruppo. Tra i beneficiari del piano figurano anche dipendenti che svolgono l’attività lavorativa al di fuori del territorio francese, presso società del Gruppo con sede in Paesi terzi rispetto alla Francia, «sia mediante distacco transnazionale, sia a seguito di un trasferimento con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro diretto con la consociata locale estera. Per cui, partecipano a tale piano anche dipendenti distaccati o trasferiti, o da distaccare o da trasferire, dall’estero in Italia»;
- piano di incentivazione che prevede la corresponsione di un bonus legato ai risultati aziendali o rappresentativo di una quota degli utili stessi (piano Beta), con maturazione annuale e termine di versamento entro il 30 aprile dell’anno successivo. A differenza del piano Alfa, questo piano di incentivazione è rivolto solo ai dipendenti della Casa madre francese o di società collegate con sede in Francia. Pertanto, implicazioni fiscali in Italia si pongono in relazione al compenso «percepito dai dipendenti che hanno lavorato in Francia nell’anno n e che, nell’anno del versamento del premio (n+ 1) lavorano in Italia, per il tramite dell’istituto del distacco o di un contratto locale con l’Istante».
Con riferimento al piano Alfa, premesso che l’istante dichiara di provvedere al pagamento di tutti i compensi anche nei confronti dei soggetti distaccati in Italia:
- nel caso in cui le azioni gratuite siano assegnate ai lavoratori che, al momento della relativa percezione, risultano fiscalmente residenti in Italia, il relativo valore concorre per l’intero importo alla formazione del reddito di lavoro dipendente e l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare su tale valore la ritenuta alla fonte di cui all’art. 23, D.P.R. n. 600/1973. In relazione a tale reddito, il lavoratore fiscalmente residente in Italia potrà fruire, presentando la dichiarazione dei redditi, del credito d’imposta previsto dall’art. 165, TUIR, per le imposte pagate all’estero;
- diversamente, nell’ipotesi in cui tali azioni gratuite siano assegnate a lavoratori che al momento della percezione si trovano in Italia, ma risultano fiscalmente residenti all’estero, il relativo valore concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente per la sola parte maturata in relazione all’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato e, pertanto, solo su tale parte l’istante sarà tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 23, D.P.R. n. 600/1973.
Riguardo, invece, al piano Beta, tenuto conto che tali somme non sono corrisposte in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con la Società, quest’ultima non ha obblighi di sostituzione d’imposta. Il relativo reddito dev’essere assoggettato a tassazione dal lavoratore fiscalmente residente in Italia nella propria dichiarazione dei redditi, usufruendo del credito d’imposta previsto dall’art. 165, TUIR, per le eventuali imposte pagate all’estero.



