Tassazione separata sulle capitalizzazioni dei Fondi pensione
di Redazione Scarica in PDF
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 245/E del 16 settembre 2025, ha offerto chiarimenti sulla tassazione applicabile alle somme corrisposte da un Fondo pensione per il personale di un gruppo bancario, con particolare riferimento alle maggiorazioni individuali derivanti da operazioni di capitalizzazione attuate ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 252/2005.
Il Fondo pensione istante, nato da operazioni di concentrazione di Fondi preesistenti, ha stipulato nel 2019 accordi con i dipendenti volti a trasformare il regime da prestazione definita a contribuzione individuale e a consentire la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche. In questo contesto, i pensionati cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006 hanno potuto optare per la capitalizzazione delle rendite in corso, ricevendo somme in capitale nel 2021, assoggettate al regime di tassazione separata ex artt. 17 e 19, TUIR. L’aliquota applicata era stata determinata sulla base del reddito di riferimento del 2021, anno in cui era maturato il diritto alla prestazione.
Gli accordi del 2019 prevedevano, inoltre, la possibilità di ulteriori incrementi delle prestazioni sulla base delle risultanze tecnico-attuariali, a condizione di garantire un avanzo patrimoniale minimo.
Nel 2023, a seguito del bilancio tecnico al 31 dicembre 2022, è stato calcolato l’ammontare disponibile per una redistribuzione, che ha comportato sia maggiorazioni alle rendite ancora in essere sia l’attribuzione di una maggiorazione individuale in forma di capitale ai soggetti che avevano optato per la capitalizzazione nel 2021, da corrispondere nel 2025: il dubbio sollevato dall’istante riguarda la corretta tassazione di tale maggiorazione.
L’Agenzia ricorda che il D.Lgs. n. 252/2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, ha introdotto una disciplina organica della previdenza complementare, prevedendo un regime transitorio per le prestazioni maturate anteriormente. In particolare, l’art. 23, comma 5, dispone che per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 si applicano le regole previgenti, mentre per quelli successivi si applicano le nuove disposizioni. La circolare n. 70/E/2007 aveva già chiarito che per le prestazioni maturate prima del 2007 continuano a valere le regole fiscali dell’epoca.
Nel caso concreto, i beneficiari risultano titolari di prestazioni maturate integralmente entro il 31 dicembre 2006 e la capitalizzazione avviata nel 2021 è stata effettuata nel rispetto del regime transitorio, pertanto anche la maggiorazione calcolata nel 2023 e liquidata nel 2025 rientra nella disciplina previgente. Ciò significa che tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, come le altre indennità e somme assimilate.
L’aliquota interna, ai sensi dell’art. 19, comma 2, TUIR, va determinata sulla base del reddito di riferimento del 2021, includendo la maggiorazione calcolata dall’attuario alla somma già erogata nello stesso anno e considerando l’intera anzianità maturata dagli iscritti fino alla cessazione del servizio.
L’imposta dovuta sulla maggiorazione sarà, quindi, calcolata applicando tale aliquota all’ammontare lordo della somma, detraendo quanto già versato nel 2021 sulla capitalizzazione.



