TFR al Fondo di Tesoreria: le indicazioni INPS dopo le modifiche della Legge di bilancio
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L’INPS, con circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, ha offerto indicazioni relativamente alle novità introdotte dalla Legge n. 199/2025 in tema di TFR e versamento al Fondo di Tesoreria, chiarendo le modalità per determinare il requisito dimensionale del datore di lavoro sulla base della media annuale dei lavoratori in forza e la decorrenza dell’obbligo. La circolare, inoltre, ha fornito istruzioni operative per la composizione dei flussi UniEmens.
L’art. 1, comma 203, Legge n. 199/2025, ha modificato l’art. 1, comma 756, Legge n. 296/2006, in relazione al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, eliminando il requisito esclusivo della dimensione occupazionale del datore di lavoro rilevata con riferimento al primo anno di attività e attribuendo rilevanza anche all’incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi. In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo 2026-2027, la media annuale dei lavoratori da considerare ai fini dell’obbligo contributivo non dev’essere inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze.
Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato. Pertanto, il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.
Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista, l’obbligo scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026. La media annuale dei dipendenti va calcolata tenendo conto esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale.
L’Istituto precisa che, relativamente al primo anno di applicazione della novella (2026), l’obbligo contributivo trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell’anno 2024. Ciò in quanto l’attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell’anno di costituzione dell’azienda, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte dalla Legge di bilancio 2026, che operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività. Di conseguenza, per le aziende di nuova costituzione continua ad applicarsi il criterio vigente prima della novella introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria.
Ai fini del calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time. Ai fini del computo, i datori di lavoro che rientrano nel requisito dimensionale devono rilasciare all’Istituto apposita dichiarazione, anche per via telematica, utilizzando il modello “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito INPS.
Sono obbligati al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria tutti i datori di lavoro privati, eccetto i datori di lavoro domestico, gli Organismi pubblici privatizzati e gli Enti pubblici economici, i datori di lavoro che, per i lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dall’esistenza di convenzioni di sicurezza sociale e dal regime previdenziale applicato), accantonano comunque il TFR ex art. 2120, c.c., anche in virtù di clausole contrattuali di miglior favore.
Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, l’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria sorge nell’ipotesi in cui il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, manifesti espressamente la volontà di non aderire alle forme pensionistiche complementari e di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120, c.c. In tale evenienza, qualora il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, le quote di TFR maturando, non destinate alle forme pensionistiche complementari, devono essere conferite al Fondo di Tesoreria secondo le modalità ordinarie.
L’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria ricorre, inoltre, per i lavoratori non di prima assunzione non aderenti alle forme pensionistiche complementari. In tali casi, il TFR maturando resta disciplinato dall’art. 2120, c.c., con l’obbligo di versamento delle relative quote di TFR al Fondo di Tesoreria, laddove il datore di lavoro stesso soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.
Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria dev’essere effettuato dai datori di lavoro con periodicità mensile, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; pertanto, il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.
Le aziende che hanno iniziato l’attività nell’anno 2025 e perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel corso del medesimo anno sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a partire da quello di inizio dell’attività.
Le aziende costituite antecedentemente all’anno 2025 e che raggiungono in tale anno il limite dimensionale di almeno 60 addetti sono tenute al versamento delle quote di TFR a fare tempo dal 1° gennaio 2026.



