TFR: le quote maturate e non versate al Fondo di tesoreria sono crediti retributivi
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 aprile 2025, n. 10082, ha ritenuto che in tema di TFR per il periodo successivo al 1° gennaio 2007, ex art. 1, commi 755-757, Legge n. 296/2006, le quote maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria gestito dall’INPS, per le aziende con almeno 50 dipendenti, mantengono la natura di crediti retributivi del lavoratore, che corrispondono a un diritto certo e liquido, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto; ne consegue che il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa, né perde la titolarità passiva dell’obbligazione di pagare il TFR con trasferimento di essa a esclusivo carico dell’INPS, e che, pertanto, il lavoratore è legittimato a domandare l’ammissione al passivo fallimentare del datore di lavoro fallito.



