19 Marzo 2019

L’utilizzo dei buoni pasto

di Roberto Lucarini

A un occhio profano, potrebbe sembrare paradossale il fatto che l’Agenzia delle entrate perda parte del proprio prezioso tempo a occuparsi dell’utilizzo dei buoni pasto; non è così.

Il problema fiscale, infatti, si rileva in quanto – ex articolo 51, comma 2, lettera c, Tuir – il Legislatore ha offerto una specifica indicazione circa la partecipazione o meno, al reddito da lavoro dipendente, di servizi di mensa, di quelli sostitutivi della stessa o delle c.d. indennità sostitutive. E i buoni pasto, o ticket restaurant per gli anglofili, sono proprio parte dei servizi sostitutivi della mensa aziendale. La regola tributaria li esclude, infatti, dal reddito tassabile “fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica”. Questo il quadro di base.

I più attenti ricorderanno, tuttavia, che nel 2017 (D.M. 122/2017) il Mise intervenne proponendo una nuova regolamentazione circa le caratteristiche dei buoni pasto e degli esercizi dove gli stessi possono essere consumati. Fu in tale circostanza che, per la prima volta, venne ammesso l’utilizzo cumulato dei buoni fino al limite massimo di 8 ticket.

Dopo tale novella, agli occhi degli operatori si pose subito un problema: la norma tributaria cita il valore giornaliero esente, mentre il D.M. 122/2017 apre a un uso cumulato fino a 8 buoni al giorno; che succede, pertanto, sul piano della tassazione, nel caso il dipendente utilizzi davvero 8 buoni nella stessa giornata?

I commentatori più accorti ebbero modo, invero, di anticipare ciò che l’Agenzia delle entrate ha reso noto soltanto il 12 febbraio scorso, a mezzo del principio di diritto n. 6/2019.

Per farla breve i tecnici dell’Agenzia spiegano come, sotto il profilo fiscale, si debba fare estrema attenzione a scindere 2 concetti: il concetto di spettanza e il concetto di utilizzo.

Il buono pasto, infatti, spetta giornalmente al lavoratore. Ne spetta uno soltanto, appunto, per la spesa del pranzo e, sul piano fiscale, rileva il valore nominale del buono stesso:

  • se pari o inferiore a 5,29 euro (7 euro per gli elettronici), esente da tassazione;
  • se di valore superiore, soggetto a tassazione per differenza tra detto valore e la franchigia ex lege di 5,29 euro (7 euro).

Il buono viene infatti consegnato al lavoratore, il quale però potrebbe ben pensare di non spenderlo giornalmente, ma piuttosto in alcuni giorni a lui graditi, cumulandone alcuni (massimo 8); il concetto di utilizzo del buono, tuttavia, resta del tutto estraneo alla norma tributaria.

Da questo ne deriva che il datore di lavoro, nel valutare l’assoggettamento a tassazione, dovrà concentrarsi esclusivamente sui buoni spettanti al lavoratore, e sul loro valore, mentre non dovrà interessarsi circa l’utilizzo che ne farà il percettore.

In effetti, a ben vedere, questo è quanto deriva dal dettato normativo, oltreché da un aspetto prettamente operativo: in caso contrario, infatti, il datore avrebbe dovuto istruire un’attività di “intelligence” per ottenere le informazioni circa l’uso dei buoni dei propri dipendenti. Così poi, magari, entrava in campo anche il Garante privacy e chissà chi altro.

Va bene scaricare ogni onere sul sostituto d’imposta, ma questo era forse troppo. O no?

 

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