4 Febbraio 2026

Verifica dei requisiti per l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici

di Redazione Scarica in PDF

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 2 del 29 gennaio 2026, ha ricordato che, come previsto dal D.M. n. 171/2022, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale sono tenuti – in prossimità della scadenza del termine triennale decorrente dalla data di iscrizione – a inviare apposita dichiarazione sostitutiva (riportata all’allegato n. 1), rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per confermare la sussistenza dei requisiti identificativi. La dichiarazione dev’essere trasmessa alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, tramite PEC, all’indirizzo dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.

Sarà cura della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative chiedere alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali di verificare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali costituenti gli organismi paritetici. Il Ministero sottolinea che tale rappresentatività è valutata, tra gli altri, sulla base dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 171/2022, che necessitano di periodica verifica, in quanto soggetti a variazione nel tempo. Pertanto, qualora a seguito dei suddetti controlli la Direzione generale dei rapporti idi lavoro e delle relazioni industriali dovesse riscontrare la necessità di esaminare specifica documentazione di cui non è in possesso (ad esempio, dati rappresentativi aggiornati), provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, affinché questa avvii d’ufficio un procedimento volto all’acquisizione di quanto richiesto per la verifica dei requisiti necessari per confermare l’iscrizione nel Repertorio.

Laddove all’esito dell’istruttoria svolta, sulla base del nuovo parere fornito dalla DG dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, dovesse emergere il venir meno dei requisiti o l’impossibilità alla loro verifica, l’organismo paritetico sarà cancellato dal repertorio. Invece, laddove all’esito dell’istruttoria svolta dovessero essere confermati i requisiti che hanno consentito la precedente iscrizione nel Repertorio, verrà inviata comunicazione all’organismo paritetico.

Diversamente, qualora all’esito delle attività di controllo, la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, disponendo di tutti i dati necessari alla verifica, dovesse riscontrare direttamente il venir meno dei requisiti sui quali si era precedentemente espressa per l’iscrizione nel Repertorio, la stessa provvederà a comunicare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative l’esito negativo del controllo, trasmettendo un nuovo parere obbligatorio in ordine alla rappresentatività dell’ente. Seguirà, quindi, l’avvio d’ufficio di un procedimento volto alla cancellazione dell’organismo paritetico dal Repertorio nazionale.

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