La violazione dell’obbligo di repêchage determina l’illegittimità del licenziamento
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La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 1° dicembre 2025, n. 31312, ha stabilito che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di obbligo di repêchage, deve ritenersi che qualunque attività può essere indifferentemente oggetto di un contratto di lavoro subordinato oppure autonomo, mentre ai fini del repêchage ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente altrimenti licenziando: che poi quella posizione sia ricoperta – sulla base dell’insindacabile scelta imprenditoriale del datore di lavoro – mediante un successivo contratto di lavoro autonomo è circostanza del tutto irrilevante, dovendosi osservare che sarebbe fin troppo agevole per il datore di lavoro eludere il limite del repêchage, soddisfacendo la sua ineliminabile esigenza lavorativa, ricorrendo a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato. Analogamente, deve ritenersi violato il repêchage nel caso in cui il datore di lavoro ricopra quella diversa posizione lavorativa mediante una nuova assunzione a tempo determinato, senza averla offerta al dipendente licenziando.
Il caso
- la violazione delle norme sul licenziamento per non avere considerato che il ruolo di responsabile risorse umane era stato affidato a un autonomo;
- l’errata valutazione della professionalità del lavoratore;
- la motivazione apparente della sentenza;
- la nullità della decisione per omessa ammissione di una prova testimoniale relativa all’inesistenza di altre posizioni di quadro.
I Supremi giudici hanno rilevato che:
- in relazione al primo motivo di ricorso, ai fini del repêchage conta la presenza di una posizione lavorativa disponibile e astrattamente attribuibile al dipendente;
- il secondo motivo è inammissibile, perché volto a sollecitare una nuova valutazione di merito, quando la Corte d’Appello aveva già correttamente verificato in base alle mansioni effettivamente svolte l’adeguata professionalità del lavoratore a ricoprire l’incarico di responsabile delle risorse umane;
- il terzo e quarto motivo sono ritenuti infondati, in quanto la sentenza impugnata esponeva con chiarezza il percorso logico-giuridico seguito e giustificava adeguatamente la superfluità dell’ulteriore istruttoria.
Pertanto, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito.



