Pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento
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L’INPS, con circolare n. 130 del 30 settembre 2025, ha offerto un quadro riepilogativo delle disposizioni vigenti, e delle relative indicazioni amministrative, in materia di limiti alla pignorabilità degli importi corrisposti a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e della conseguente applicazione delle trattenute.
Infatti, la disciplina giuridica dei pignoramenti è contenuta in numerose e frammentarie disposizioni di legge, che richiedono una lettura coordinata e sistematica delle norme di riferimento: la circolare illustra, pertanto, il quadro normativo vigente in materia e fornisce le disposizioni operative in uso per la gestione dei casi in cui il pignoramento è disposto sulle somme erogate dall’Istituto a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La circolare traccia il quadro normativo della gestione dei pignoramenti presso terzi, distinguendo tra impignorabilità assoluta e impignorabilità parziale.
Le norme sui limiti alla pignorabilità delle retribuzioni e degli emolumenti a essa assimilati, di cui all’art. 545, c.p.c., trovano applicazione anche per i crediti derivanti da somme e indennità per prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione, atteso che garantiscono al lavoratore in particolari condizioni, sotto il profilo delle tutele assicurate dall’art. 38, Costituzione, i mezzi di sussistenza adeguati a fare fronte alle esigenze di vita.
La pignorabilità di tali crediti è, quindi, consentita:
- per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;
- per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni e per ogni altro credito nella misura di un quinto.
Viene, inoltre, chiarito che le somme riconosciute al lavoratore a titolo di anticipazione della NASpI, in unica soluzione, come incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono pignorabili fino a concorrenza del credito.
Per quanto riguarda la modalità di applicazione delle trattenute, l’Istituto ricorda che, in linea di massima, le trattenute operate a titolo di pignoramento presso terzi devono essere effettuate sulla prestazione netta spettante al debitore pignorato, titolare della prestazione, dopo che sulla stessa, quindi, siano state applicate le ritenute fiscali.
Alla suddetta regola generale fanno eccezione gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tali assegni periodici, infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, sono oneri deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo. Parallelamente, tale importo costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), TUIR, per il coniuge che lo percepisce e, di conseguenza, la trattenuta per il pignoramento va applicata sul lordo della prestazione.
Infine, la circolare elenca le prestazioni previdenziali non pensionistiche cedibili, sequestrabili, pignorabili per debiti verso l’Istituto:
- le indennità di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti, disoccupazione in favore degli operai agricoli; disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri; indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI; trattamenti speciali di disoccupazione edile; indennità di mobilità; indennità di disoccupazione NASpI; indennità di disoccupazione DIS-COLL; indennità di disoccupazione ALAS/IDIS per lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni integrative della disoccupazione erogate dai Fondi di solidarietà (assegno emergenziale; assegni integrativi della durata e della misura delle prestazioni di disoccupazione o della mobilità);
- l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO);
- i trattamenti economici di malattia (per i lavoratori dipendenti e parasubordinati, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per i lavoratori marittimi);
- le indennità antitubercolari (indennità giornaliera, indennità post-sanatoriale, assegno di cura e sostentamento, assegno natalizio);
- le indennità di maternità/paternità (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale per lavoratori dipendenti/parasubordinati/liberi professionisti e autonomi, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni assicurate dal Fondo di garanzia (TFR e crediti da lavoro);
- i trattamenti di integrazione salariale in favore degli operai dell’edilizia, artigianato e industria (CIGO), i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), i trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario, assegno di integrazione salariale), nonché in favore degli operai agricoli (CISOA);
- le prestazioni integrative delle integrazioni salariali erogate dai Fondi di solidarietà.
Ne consegue che, per il recupero dei propri crediti l’Istituto può effettuare un prelievo diretto sugli eventuali crediti derivanti dalle prestazioni elencate di cui il soggetto debitore sia beneficiario e che, fermo restando il limite di 1/5 stabilito dall’art. 69, Legge n. 153/1969, non rilevano le limitazioni previste dall’art. 545, comma 2, c.p.c. in ordine all’impignorabilità dei sussidi di maternità e malattia.



