Applicazione delle ritenute su premi corrisposti per risultati ottenuti nelle competizioni sportive
di Redazione Scarica in PDF
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 265/E del 17 ottobre 2025, ha offerto chiarimenti sul corretto trattamento impositivo dei premi corrisposti agli associati di associazioni sportive dilettantistiche, tenuto conto dell’evoluzione normativa delle misure fiscali.
Infatti, l’art. 14, comma 2-quater, D.l. n. 215/2023(Decreto Milleproroghe), aveva stabilito che sui premi sportivi versati ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 36/2021, agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 non si applicavano le ritenute alla fonte nella misura del 20% per gli importi che non superavano i 300 euro; oltre tale soglia, invece, i premi dovevano essere assoggettati a ritenuta alla fonte.
Tale disposizione normativa non è stata prorogata per il 2025, ma dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. n. 33/2025), che, all’art. 45, comma 9, proroga e rende strutturale l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 215/2023 dall’anno 2025.
Pertanto, il Fisco ha chiarito che l’associazione sportiva dilettantistica che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti deve assoggettare i premi relativi all’anno d’imposta 2025 alla normale ritenuta d’acconto del 20% entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, indipendentemente dall’ammontare erogato, salvo successivo rimborso da presentare nel 2026 per le ritenute sui premi corrisposti all’atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro.
Inoltre, viene precisato che entro il 16 gennaio 2026 dovranno essere effettuati i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta relative al mese di dicembre 2025, poiché l’obbligo di effettuare la ritenuta va verificato in relazione alle norme vigenti al momento della corresponsione del compenso, non del versamento.
Infine, viene confermato che dal 1° gennaio 2026 dovranno essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta i premi erogati agli atleti dilettanti solo se superiori a 300 euro.


