21 Novembre 2025

Ambiente di lavoro nocivo e stressogeno: datore responsabile se non adotta misure adeguate

di Redazione Scarica in PDF

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 ottobre 2025 n. 27685, ha deciso che anche in assenza di un intento persecutorio sistematico e unitario (c.d. mobbing), il datore di lavoro è responsabile, ai sensi dell’art. 2087, c.c., qualora, per negligenza o colpa, ometta di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, consentendo il mantenimento di un ambiente di lavoro nocivo o non intervenendo di fronte a singoli comportamenti lesivi.

Il giudice, pur escludendo la configurabilità del mobbing, ha il dovere di accertare se i medesimi fatti allegati dal lavoratore integrino una violazione dell’obbligo di sicurezza, a prescindere dalla qualificazione giuridica inizialmente data all’azione.

Conciliazioni e transazioni nel rapporto di lavoro