18 Dicembre 2025

Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro

di Redazione Scarica in PDF

L’INPS, con circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, ha fornito indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 19/2024.

L’Istituto ricorda come il suddetto art. 29 abbia modificato il comma 1175 ampliando le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ricomprendendo anche l’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, è stato introdotto anche il comma 1175-bis, secondo cui resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito della successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nei termini indicati dagli organi di vigilanza, e fissa un limite massimo all’importo che può formare oggetto di recupero in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.

La circolare illustra le modifiche introdotte dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 19/2024, alla disciplina di fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, le modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza delle omissioni/evasioni conseguenti alle violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi regolarizzabili o di contestazione delle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione e i termini e la misura del loro recupero da parte dei datori di lavoro.

I requisiti per la fruizione dei benefici sono:

  • possesso del DURC: in caso di irregolarità, il recupero dell’agevolazione riguarda tutti i lavoratori dell’azienda;
  • rispetto degli obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello: eventuali violazioni determinano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta;
  • assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con Decreto del Ministero del Lavoro: per verificare questa condizione viene interrogato il Portale del sommerso.

In merito al nuovo comma 1175-bis, introdotto all’art. 1, Legge n. 296/2006, viene precisato che i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero qualora il medesimo datore di lavoro provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dagli organi di vigilanza in base a specifiche disposizioni di legge. Nelle ipotesi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori o a seguito di accessi ispettive, la nuova lett. b-bis) introdotta all’art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000, prevede che il pagamento dei contributi in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, o in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro il medesimo termine, purché venga effettuato il pagamento della prima rata e le rate successive siano corrisposte nella misura e nei termini accordati, determina il dimezzamento delle sanzioni civili. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici, che opera con riguardo a quelli fruiti per tutti i lavoratori, è pari al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

L’Istituto, infine, precisa che continua a trovare applicazione la previsione secondo cui il datore di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, è tenuto ad autocertificare al competente ITL la non commissione delle violazioni ostative al rilascio del DURC.

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