La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 novembre 2025, n. 31120, ha deciso che, in materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, per escludere il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori, ai sensi dell’art. 2103, c.c., e della contrattazione collettiva applicabile, la professionalità del lavoratore dev’essere tutelata contro possibili abusi del datore di lavoro, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la durata della sostituzione.
Il caso
Una dipendente ricorreva contro l’azienda presso cui era impiegata al fine di ottenere il diritto all’inquadramento nel VI livello del CCNL Federambiente, per avere svolto mansioni superiori sostituendo il capo ufficio nel corso di un periodo di aspettativa durato oltre 4 anni.
Il Tribunale di Enna aveva accolto la domanda, riconoscendole il livello superiore dal terzo mese successivo all’assenza del dipendente sostituito fino a maggio 2012, con effetti economici e contributivi. La Corte d’Appello di Caltanissetta, però, aveva confermato solo in parte la decisione, ritenendo che l’inquadramento non potesse essere riconosciuto in maniera definitiva, in quanto la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto rappresenta un’eccezione alla regola contenuta nell’art. 2103, c.c., e nel CCNL, secondo cui l’adibizione a mansioni superiori per oltre 3 mesi comporta il diritto all’inquadramento corrispondente.
La Cassazione ha ritenuto fondati i primi 2 motivi di ricorso:
- violazione dell’art. 2103, c.c., e dell’art. 16, CCNL;
- vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale riconosciuto la stabilizzazione dell’inquadramento nonostante avesse svolto mansioni superiori per un periodo di oltre 4 anni, privo di reale collegamento con la sostituzione.
La Cassazione ha, infatti, stabilito che, se la sostituzione del lavoratore assente si protrae per un periodo molto lungo, il giudice deve verificare con particolare rigore l’effettiva sussistenza del rapporto di sostituzione per evitare abusi del datore di lavoro, affinché non sfrutti la sostituzione come pretesto per mantenere un dipendente a un livello inferiore, nonostante l’attribuzione stabile di mansioni superiori. La Corte ha posto in evidenza che il controllo dev’essere particolarmente rigoroso in caso di anomalo protrarsi della sostituzione.
Gli Ermellini rilevano come, nel caso di specie, la Corte d’Appello non avesse valutato adeguatamente se vi fosse abuso della sostituzione, non tenendo conto del carattere eccezionalmente lungo dell’assenza del sostituito, dell’assenza di atti formali e del rischio di utilizzo improprio del lavoratore con qualifica inferiore. Tale omissione integra violazione di legge e rende necessario un nuovo esame dei fatti.
Il terzo motivo di ricorso, relativo alla regolarizzazione previdenziale e assicurativa, è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte, perché non autosufficiente e non confrontato con la motivazione della Corte d’Appello, che aveva già chiarito come non vi fosse stata una domanda specifica di pagamento dei contributi omessi né la chiamata in causa dell’INPS, mentre gli effetti contributivi erano comunque ricompresi nella pronuncia dichiarativa del primo giudice.
I Supremi giudici, pertanto, hanno cassato la sentenza impugnata in relazione ai primi 2 motivi di corso, rinviando la decisione alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, affinché verifichi se la lunga durata della sostituzione e le circostanze fattuali determinino l’inquadramento definitivo nel livello superiore.