Bonus asilo nido: estensione delle strutture ammesse e ultrattività della domanda
di Redazione Scarica in PDF
L’INPS, con circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha integrato e modificato le indicazioni fornite con la circolare n. 60/2025 relativamente all’ambito applicativo del contributo asilo nido, in seguito all’introduzione dell’art. 6-bis, D.L. n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025, che ha offerto l’interpretazione autentica dell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016, relativamente alla frequenza di asili nido pubblici e privati e all’ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il contributo asilo nido è, quindi, erogabile, oltre che per asili nido pubblici e privati autorizzati, per la frequenza dei nidi e micronidi (3–36 mesi), sezioni primavera (24–36 mesi) e servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini (spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari), abilitati all’esercizio delle predette attività secondo le rispettive legislazioni regionali.
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis, D.L. n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).
L’Istituto evidenzia, infine, a integrazione di quanto indicato nel messaggio n. 1165/2025, che ai fini dell’erogazione del contributo, in tutti i casi in cui viene rilasciata una ricevuta, nella medesima o in apposita dichiarazione del rappresentante legale della struttura dev’essere indicata la normativa in base alla quale la struttura può non emettere fattura.
L’articolo 6-bis, comma 2, D.L. n. 95/2025, dispone inoltre che: “A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare”.
Pertanto, le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici previsti dall’articolo 1, comma 355, Legge n. 232/2016 (contributo asilo nido e contributo forme di supporto presso la propria abitazione), producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti. Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, il richiedente deve accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.
Le strutture INPS stanno riesaminando le domande 2025 sulla base delle nuove disposizioni, procedendo all’accoglimento delle domande precedentemente respinte per strutture che sono ora incluse nel beneficio.



