21 Giugno 2018

Il continuo dilemma dell’iscrizione previdenziale dei soci di Srl

di Roberto Lucarini

Ci sono domande che sembrano tormentarci per l’eternità. E non parlo di quei dilemmi esistenziali, del tipo cosa c’è dopo la vita, ma di questioni molto più terrene, ma fastidiose quanto un nugolo di zanzare tigre.

La Suprema Corte, con ordinanza 4 maggio 2018, n. 10763, si è nuovamente trovata a dirimere una questione riguardante l’iscrivibilità alla Gestione commercianti di un socio di Srl, il quale, contemporaneamente, svolgeva la funzione di amministratore del medesimo ente partecipato, riscuotendo per questo un compenso. I giudici, con pazienza, ricostruiscono anzitutto il vecchio problema della doppia contribuzione; ricorderete, immagino, la discussione circa il fatto che la Gestione separata Inps, cui si contribuisce anche nel caso del compenso all’amministratore, fosse o meno da considerare entro il concetto di unicità dell’iscrizione previdenziale obbligatoria (ex articolo 1, comma 208, L. 662/1996). Problema, inizialmente, risolto a favore dei contribuenti, dalla nota Cassazione, SS.UU., sentenza n. 3240/2010, quindi ribaltato in fretta e furia dal Legislatore (ex articolo 12, comma 11, D.L. 78/2010), quale assist normativo per le casse previdenziali. In sostanza: può sussistere una doppia iscrizione, del singolo soggetto avente i presupposti, sia alla Gestione separata che ad altra Gestione obbligatoria (commercianti, artigiani).

E fin qui, pian piano, ce ne siamo fatti una ragione.

L’ordinanza, tuttavia, si trova a dover dirimere l’altra questione di fondo, ossia quella riguardante l’iscrivibilità del socio di Srl alla Gestione commercianti. E, necessariamente, i giudicanti devono tornare sul punto normativo, il vero snodo di tutta quest’eterna vicenda: lo svolgimento di un’attività lavorativa con abitualità e prevalenza. A mente del disposto ex articolo 1, comma 203, lettera c, L. 662/1996 (oltre gli altri requisiti necessari), il socio deve svolgere una propria e concreta attività nella società, con i caratteri sopra esposti. In più: attenzione a distinguere tale attività lavorativa da quella che lo stesso soggetto può espletare in quanto amministratore, dato che le stesse si pongono su piani giuridici ben distinti.

Mi pare che non possano esserci discussioni; perché sia iscrivibile un socio di Srl alla Gestione commercianti è necessario che si individui, in concreto, che esso opera come effettivo socio di lavoro, entro l’attività produttiva della società, tenendo ben scissa la sua eventuale opera da amministratore. Un lavoro, dunque, da effettuarsi sulla singola posizione individuale, andando concretamente a valutare i vari ambiti cui si riferisce la prestazione d’opera.

Ma, c’è quindi da chiedersi, a chi spetta tale onere?

Nessun dubbio sul fatto che sia l’Istituto previdenziale a dover investigare la posizione del soggetto, provando che lo stesso operi con i requisiti normativi sopra indicati. Non, dunque, un’iscrizione d’ufficio, magari sulla semplice base della qualifica di socio esposta in visura camerale, ma un’analisi puntuale della posizione del soggetto. L’Inps, per propri motivi, non è in grado di poter svolgere simili analisi?

Pazienza; questo non è un problema dei contribuenti. Qualunque possa essere il motivo che informa l’Istituto, un diverso approccio non può essere tollerato, come ormai ben osservato da consolidata giurisprudenza di legittimità.

Non sarebbe ora, dato che trattasi di norma risalente al 1996, di chiudere quest’eterna contesa?

 

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Z_old_Marketing e comunicazione per lo studio professionale