29 Marzo 2022

Donazione del dipendente tramite busta paga

di Roberto Lucarini

Mala tempora currunt; su questo, immagino, siamo tutti d’accordo.

Data l’attuale situazione può accadere che uno o più lavoratori intenda/intendano effettuare una o più donazioni periodiche a favore di un Ente del Terzo settore – ad esempio, un’Aps (associazione di promozione sociale) o una Odv (organizzazione di volontariato) – per il tramite del datore di lavoro; la donazione sarà effettuata con una trattenuta direttamente nella busta paga. L’occasione può starci ed è giusto che il datore si impegni per completare questo nobile scopo.

Il problema, tuttavia, ha anche un risvolto di tipo tributario, potendo il lavoratore ottenere, dalla sua erogazione liberale, un vantaggio in termini di detrazione o deduzione. Queste note non si interessano alle tipologie di agevolazione fiscale che possono determinarsi, quanto piuttosto della procedura che occorre rispettare, affinché il lavoratore possa beneficiare del vantaggio offerto dalla normativa. Ed ecco che, implacabile, entra in gioco l’Agenzia delle entrate.

In 2 interventi amministrativi un po’ datati (risoluzione n. 441/E/2008 e n. 160/E/2009), ma ancora efficaci, fu, infatti, indicata una specifica e ben cadenzata procedura, che dovrà essere svolta, essenzialmente dal datore di lavoro e, in minor parte, dall’Ente del teErzo settore beneficiario dell’erogazione. In sintesi, vi riporto i vari passaggi:

  1. il dipendente deve autorizzare singolarmente la trattenuta dallo stipendio, indicando il mese di riferimento e conferendo esplicito mandato individuale a effettuare, per suo conto, l’erogazione liberale a favore di un ben identificato ente tramite bonifico (lo strumento tracciato è obbligatorio);
  2. il datore di lavoro tratterrà la somma concordata, nel mese prefissato, esponendo nel relativo cedolino paga una voce esplicativa dalla quale risulti l’erogazione liberale della somma a favore di un determinato ente;
  3. successivamente, il datore effettuerà, con bonifico, il versamento dell’intera somma raccolta tra i lavoratori, specificando nella causale che l’erogazione liberale è effettuata per conto dei dipendenti mandanti e indicando il loro numero ed il mese di riferimento;
  4. in relazione a tale bonifico, il datore compilerà un elenco, in duplice copia, contenente i nominativi dei donanti, l’importo a ciascuno trattenuto e versato, oltre al mese in cui è stata effettuata la trattenuta; le copie di tale elenco dovranno essere trasmesse all’ente beneficiario;
  5. l’ente in questione restituirà, poi, al datore una copia dell’elenco, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, contenente una dichiarazione di ricevuta della somma totale inviata e gli estremi del bonifico bancario;
  6. il datore, quindi, rilascerà a ciascun dipendente-donante una specifica attestazione, contenente, oltre ai dati dell’impresa stessa, la dichiarazione di avere effettuato un bonifico allo specifico ente per suo ordine e conto, avendo cura di indicare: la data del bonifico; l’importo trattenuto e versato a titolo di erogazione liberale. Vi sarà allegata anche una copia della ricevuta rilasciata dall’ente.

Con questa procedura l’Agenzia delle entrate potrà, ove necessario, fare i propri riscontri di correttezza.

Viene, infine, spiegato che la detrazione d’imposta verrà riconosciuta automaticamente, dal datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto; diverso per la deduzione, della quale il lavoratore potrà avvalersi autonomamente in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, modello Unico).

Tali benefici fiscali, alternativi tra loro per la stessa erogazione liberale, sono ritracciabili nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

La burocrazia non fa sconti; la nostra umanità, al contrario, ci aiuterà a resistere.

 

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