2 Novembre 2023

Fondo Bilaterale Servizi Ambientali: il decreto del Ministero del Lavoro

di Redazione Scarica in PDF

Pubblicato in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2023 il Decreto 29 settembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dicastero dell’Economia, in tema di adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostengo al reddito a favore del personale occupato in aziende del comparto dei servizi ambientali.

Il Decreto in trattazione si inserisce nel più ampio contesto di recepimento dell’universalizzazione degli ammortizzatori sociali realizzato dalla legge di bilancio per l’anno 2022.

In quest’ottica, la tecnica utilizzata per il Decreto del 29 settembre è quello della novella rispetto al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dicastero dell’Economia e delle Finanze, n. 103594 del 9 agosto 2019, che a sua volta aveva disciplinato in via generale il Fondo bilaterale.

Con il Decreto ministeriale del 29 settembre 2023, viene anzitutto formalizzata l’universalizzazione della platea dei destinatari delle forme di sostengo al reddito del fondo, andando ad eliminare dal testo del decreto n. 103594/2019 il riferimento al limite numerico di almeno 5 dipendenti, sostituito dalla locuzione “aziende che occupano almeno un dipendente”.

In conseguenza di ciò, viene rivista anche l’ampiezza dei periodi fruibili di strumenti di sostegno al reddito, nonché delle annesse causali.

Viene previsto che i datori che occupano sino a dipendenti (come media del semestre precedente) abbiano diritto a 13 settimane (nel biennio mobile) di assegno ordinario per causali ordinarie e straordinarie, elevate e 26 per le aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti.

Le aziende che occupano più di 15 dipendenti hanno diritto a 26 settimane per causali ordinarie, alle quali si aggiunge la possibilità di accedere agli strumenti straordinari di sostengo al reddito.

Per quanto concerne la contribuzione, viene introdotto un contributo fisso di 10 € a dipendente per le 12 mensilità ordinarie, mentre il finanziamento ordinario avviene applicando alle retribuzioni imponibili un contributo pari allo 0,45 % (elevato allo 0,65 % per le aziende che occupano più di 15 dipendenti), distribuito per 1/3 a carico dei lavoratori e per i restanti 2/3 a carico dei datori di lavoro.

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