Imposizioni lavoratori frontalieri Italia-Svizzera: Legge in Gazzetta Ufficiale
di Redazione Scarica in PDF
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2026 la Legge n. 217 del 29 dicembre 2025, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, in materia di telelavoro, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.
In sostanza, il provvedimento modifica la definizione di “lavoratore frontaliere”, stabilendo che, in aggiunta alla previsione per cui il lavoratore frontaliere può non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza fino a 45 giorni annui per motivi professionali, può anche svolgere al massimo il 25% della sua attività lavorativa in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica del suo status di lavoratore. Tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio.
Inoltre, non intervenendo alcuna modifica allo status di lavoratore frontaliere, nonostante l’art. 3 dell’Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente svolta in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, sono considerati, a fini impositivi, giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro.
Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.



