6 Dicembre 2023

Indennità discontinuità lavoratori dello spettacolo: le istruzioni Inps

di Redazione Scarica in PDF

L’Inps, con messaggio 4 dicembre 2023, n. 4332, fornisce le prime indicazioni in merito all’indennità di discontinuità prevista dal D.Lgs. n. 175 del 30 novembre 2023 per i lavoratori dello spettacolo.

La norma in oggetto introduce in maniera strutturale e permanente tale indennità con decorrenza 1° gennaio 2024, ammettendo in via eccezionale e transitoria la possibilità di trasmettere la domanda anche per l’anno 2023, rispetto alla quale è prevista una finestra per l’invio che va dal 4 al 15 dicembre 2023, da intendersi questo quale termine perentorio decadenziale per l’accesso al trattamento.

La trasmissione potrà avvenire in modalità telematica, ma anche attraverso contact center e patronati.

La durata della citata indennità sarà pari al 90% delle giornate accreditate da contribuzione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno precedente a quello di trasmissione della domanda.

Il messaggio n. 4332/2023 precisa, poi, che sarà pubblicata una circolare che andrà a definire la fisionomia dell’indennità in trattazione.

Viene, in ogni caso, evidenziato come i destinatari di tale misura potranno essere:

  • lavoratori autonomi dello spettacolo;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato.

Per quanto concerne i requisiti di accesso, possono accedere alla percezione di tale indennità coloro che:

  • risultano essere cittadini comunitari, ovvero extra UE regolarmente soggiornanti;
  • risiedono in Italia da almeno un anno;
  • presentano nell’anno precedente a quello di trasmissione della domanda un reddito imponibile non superiore a 25.000,00 €;
  • hanno maturato nell’anno precedente a quello della richiesta almeno 60 giornate di contribuzione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
  • nell’anno precedente abbiano conseguito un reddito da lavoro prevalentemente derivante dall’esercizio di attività dello spettacolo;
  • non essere titolare di rapporto di lavoro subordinato nell’anno precedente e non percepire trattamenti pensionistici.
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