23 Dicembre 2022

Innalzamento soglia fringe benefit anno 2022: profili di natura previdenziale

di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, ha offerto chiarimenti di natura previdenziale in relazione all’innalzamento della soglia dei fringe benefit per l’anno 2022, da parte dei Decreti Aiuti-bis e Aiuti-quater, che è ora fissata a 3.000 euro più 200 euro di bonus carburante ex D.L. 21/2022.

L’Istituto evidenzia che l’innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai citati limiti rispettivamente previsti per il periodo d’imposta 2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione dei limiti si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’Irpef sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

  • porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d’imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
  • provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai limiti stabiliti per l’anno 2022, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

 

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