6 Ottobre 2023

Lavoratori di aziende con transito nelle acque di Venezia: indennità Inps

di Redazione Scarica in PDF

L’Inps, con circolare 3 ottobre 2023, n. 83, fornisce le modalità per richiedere l’indennità a favore di lavoratori che sono stati interessati da rapporti di lavoro con aziende esercenti attività di transito nelle acque di Venezia.

La norma in tal senso istitutrice è il D.L. 20 luglio 2021, n. 103, convertito in Legge 16 settembre 2023, n. 125, con il quale è stata prevista l’interdizione del transito a determinate navi dei bacini d’acqua di San Marco, di Canale San Marco e del Canale della Giudecca a Venezia, conseguentemente al riconoscimento degli stessi come monumento nazionale.

Conseguentemente a ciò è stato istituito un Fondo sociale per l’occupazione e la formazione finalizzato ad erogare misure di sostegno al reddito a favore di particolari tipologie di lavoratori impiegati da soggetti (datori di lavoro e committenti) esercenti l’attività di transito delle navi nelle vie urbane di acqua a Venezia.

Il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, del 31 gennaio 2023, ha previsto all’articolo 1 il riconoscimento di un’indennità omnicomprensiva pari a 2.000,00 € per l’anno 2022, a favore delle seguenti categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori somministrati e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato la loro attività in maniera involontaria alla data del 9 marzo 2023 (di entrata in vigore del citato Decreto interministeriale) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2022;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto almeno 30 giornate nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2022;
  • lavoratori autonomi non iscritti a forme previdenziali obbligatorie che abbiano svolto incarichi di natura autonoma occasionale nell’arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2022.

Rappresentano cause ostative di accesso la titolarità di altra misura di sostegno al reddito in particolare derivante dallo stato di disoccupazione involontaria, la presenza di un rapporto a tempo indeterminato, ovvero la fruizione di un trattamento pensionistico.

I lavoratori aventi diritto a tale indennità dovranno presentare apposita domanda all’Inps entro il 30 novembre 2023, avvalendosi in via esclusiva del canale telematico costituito dal portale dell’Istituto, accedendo al menù “Indennità Grandi Navi 2022”, ed avendo cura di richiedere il trattamento coerente con il tipo di rapporto in precedenza intercorso.

Sempre coerentemente con la tipologia di prestazione in precedenza svolta, sarà determinata la natura di assoggettamento fiscale dell’indennità percepita.

Diritto del lavoro