Lavorazioni che richiedono l’esposizione all’amianto: comunicazioni obbligatorie solo all’ASL
di Redazione Scarica in PDF
L’INL, con nota n. 7269 del 3 settembre 2025, ha precisato che la comunicazione obbligatoria per le lavorazioni che richiedono l’esposizione all’amianto, prevista dagli artt. 250 e 256, D.Lgs. n. 81/2008, dev’essere inviata solo all’ASL.
La nota ricorda che la Legge n. 215/2021 ha esteso la competenza dell’INL in materia di tutela della salute e della sicurezza a tutti i settori produttivi e, dunque, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 81/2008, dev’essere inteso quale “organo di vigilanza” al pari dell’ASL.
Al fine di stabilire regole condivise per il coordinamento tra Regioni/ASL e INL nell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato costituito un tavolo tecnico INL – Coordinamento Regioni, che ha proposto il documento approvato in Conferenza Stato Regioni “CSR, 27 luglio 2022. n. 142 – Accordo sulle Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ex art.13 d.lgs. 81/2008 modificato dal d.l. n.146/2021 convertito con modificazioni dalla l. n. 215/2021”.
L’Accordo prevede che, al fine di adottare modalità omogenee di attuazione della normativa, il tavolo tecnico dovrà individuare criteri e modalità di “ripartizione” relativamente alle «competenze con riguardo alle disposizioni normative ex d.lgs. 81/2008 che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza, come da modifica dell’articolo 13 della citata legge 215/2021» e che, «nelle more le ASL continuano a rilasciare i pareri/autorizzazioni in questione».
Pertanto, visto quanto sopra, l’INL conclude che ad oggi si adempie all’obbligo di comunicazione per le lavorazioni che richiedono l’esposizione all’amianto inviando alla sola ASL le relative comunicazioni.



