Lavoro irregolare: procedure di emersione accessibili anche agli stranieri segnalati nel SIS
di Redazione Scarica in PDF
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 6 del 22 gennaio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lett. b), D.L. n. 34/2020, nella parte in cui preclude, ai cittadini stranieri segnalati nel sistema di informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno, l’accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari. La norma è, infatti, in contrasto con l’art. 3, Costituzione, laddove impedisce l’accesso alle procedure di emersione agli stranieri segnalati nel SIS soltanto per ingresso o soggiorno irregolari.
La Corte ritiene norma censurata irragionevole, perché in contrasto con la disciplina in questione, finalizzata a permettere la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale, ma privi di un titolo valido di soggiorno. La norma determina, infatti, disparità di trattamento tra situazioni identiche: impedisce l’accesso ai segnalati nel SIS per ingresso o soggiorno irregolare in altro Stato di area Schengen, ma permette l’accesso alle procedure a coloro che sono entrati direttamente in Italia senza avere titolo legale al soggiorno.
Inoltre, la Corte ha rilevato che l’attuale disciplina europea del SIS – come ridefinita dal Regolamento UE 2018/1861 – impone agli Stati membri una valutazione individuale dei casi, escludendo che la segnalazione sia, di per sé, vincolante o automaticamente ostativa al rilascio o alla proroga di titoli di soggiorno. Lo Stato cui è richiesto dallo straniero segnalato nel SIS un titolo di soggiorno, infatti, prima di assumere la decisione al riguardo, deve consultarsi con lo Stato che ha inserito la segnalazione e valutare in concreto se la presenza dello straniero costituisca una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.



