17 Luglio 2025

L’erogazione mensile del TFR

di Roberto Lucarini Scarica in PDF

Che l’erogazione mensile del TFR fosse una pratica non proprio ortodossa era cosa nota. Adesso il “semaforo rosso” arriva, in modalità stereo, da due recenti provvedimenti: la nota n. 616/2025 dell’INL e la sentenza n. 13525/2025 della Corte di Cassazione.

La vicenda si basa, come noto, sul disposto ex art. 2120, c.c., dove, al di là della definizione del TFR, si pongono alcune condizioni specifiche per quanto concerne l’anticipazione, al lavoratore, di detto trattamento. Già la definizione, di trattamento di fine rapporto, colloca il pagamento di tale istituto giuridico come dovuto soltanto al termine del rapporto di lavoro, tanto che solo in quel momento il credito del lavoratore risulta dallo stesso esigibile. Oltre le ben conosciute regole riguardo alla possibilità di un’anticipazione, ricordo come ex comma 9 della norma civilistica citata “l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto”.

Il dubbio, su tale questione, è stato tuttavia incentivato da quanto successivamente disposto ex comma 11, secondo il quale “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.

Le due tesi a confronto, in breve, sono queste:

  1. il disposto ex comma 11 dev’essere contestualizzato all’interno del più generale testo dell’art. 2120, c.c., non potendosi invece ritenere che tale libertà contrattuale, sia collettiva che individuale, vada a forzare la ratio posta alla base della norma civilistica;
  2. grazie al disposto ex comma 11, si ritiene fattibile una pattuizione, collettiva od individuale, che vada a proporre una diversa strutturazione delle anticipazioni del TFR, finanche a livello mensile.

L’INL, con la nota sopra indicata, aderisce senz’altro alla tesi più restrittiva, riferendo, in massima sintesi, come l’eventuale erogazione mensile della quota di TFR maturato contrasti con la natura stessa dell’istituto giuridico, così come pensata e voluta del Legislatore, trasformandosi di fatto in un’erogazione di ordinaria retribuzione. In caso contrario la ratio stessa del TFR, che è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro, verrebbe de facto a scomparire. Da notare che l’INL prevede un forte impatto, sul piano ispettivo, a fronte del riscontro di una situazione operativa di anticipazione mensile del TFR da parte del datore di lavoro. Nella nota viene, infatti, indicato, in relazione alle conseguenze, che “laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004”. Seguono immancabili sanzioni.

Come detto, anche la Suprema Corte ha avuto modo di interessarsi, di recente, al tema in esame, a fronte di una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva ritenuto legittima una simile pratica di anticipazione mensile, svolta peraltro sulla base di un accordo contenuto nel contratto individuale di lavoro.

Aderendo alla tesi più stringente, la Cassazione rileva che “contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, è da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del t.f.r., ai sensi dell’art.2120, ult. co., c.c., possano concretarsi in una anticipazione mensile del t.f.r. non sostenuta da alcuna specifica causale”.

La causa in esame riguardava un appello proposto dall’INPS, dove l’Istituto riteneva l’anticipazione del TFR quale retribuzione ordinaria, quindi soggetta a prelievo contributivo; la Suprema Corte va, dunque, ad avallare il suddetto ragionamento.

Per concludere, quindi, qualunque sia la vostra convinzione, riterrei quantomeno prudente evitare di utilizzate la pratica dell’anticipo mensile del TFR, giacché vale sempre il detto “uomo avvisato mezzo salvato”.

 

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