19 Ottobre 2022

Malattia e di maternità per i lavoratori a termine dello spettacolo: modalità di calcolo

di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 3767 del 17 ottobre 2022, ha ricordato che, a decorrere dal 1° luglio 2022, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997, i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di maternità sono calcolate su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.

Il messaggio offre le indicazioni su come devono essere calcolati i periodi antecedenti e successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione in esame:

  • le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera, pari a 120 euro;
  • le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022 sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro;
  • le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022 sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera, pari a 100 euro; invece, le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022 sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera, pari a 120 euro;
  • le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.

 

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