Mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa
di Redazione Scarica in PDF
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 16 dell’8 ottobre 2025, che annulla e sostituisce integralmente la circolare n. 13/2017, ha offerto chiarimenti e indicazioni in merito alla mobilità in deroga per lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, in riferimento all’art. 53-ter, Legge n. 50/2017, che attribuisce alle Regioni la facoltà di destinare le risorse finanziarie di cui all’art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015 – già assegnate per i trattamenti di CIGS previsti per le aziende operanti nelle aree di crisi industriali complesse – alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga di soggetti che erano dipendenti di imprese stanziate sui succitati territori.
I beneficiari sono:
- soggetti già dipendenti di imprese con unità produttiva in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta con D.L. n. 83/2012 e successivi decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy ed accordi di programma;
- soggetti risultanti alla data del 1° gennaio 2017 beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato il trattamento di mobilità il 31 dicembre 2016.
La circolare illustra, quindi, la modalità di presentazione delle istanze, a cura della Regione, e l’istruttoria delle stesse, indicando anche le verifiche che vengono svolte in merito dalla Direzione generale ammortizzatori sociali.
L’Istituto chiarisce che spetta alla Regione l’accertamento, e la conseguente assunzione di responsabilità, in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un’azienda ubicata in un’area di crisi industriale complessa unitamente alle specifiche misure di politica attiva ed agli altri dati richiesti. All’esito positivo dell’istruttoria, la Direzione generale comunica alla Regione, e per conoscenza all’INPS, l’accertata sostenibilità finanziaria. A seguito di detta comunicazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione. Viene precisato che le decretazioni regionali, da trasmettere all’INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell’art. 53-ter, D.L. n. 50/2017.



