1 Luglio 2022

Procedura di riduzione del personale: criteri di scelta dei lavoratori

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 18 maggio 2022, n. 16010, ha ritenuto che, poiché ai fini della corretta applicazione delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda, di cui all’articolo 5, L. 223/1991, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori dev’essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375, cod. civ., sicché il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un determinato reparto se detti lavoratori sono idonei – per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – a occupare le posizioni lavorative dei colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative. L’equivalenza di professionalità ha riguardo al complesso costituito dal bagaglio di conoscenze, attitudini, competenze del lavoratore in grado di differenziare o omologare qualitativamente le professionalità rispetto alla mera differenza delle mansioni.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato a un lavoratore avente professionalità equivalente per un reimpiego presso lo stesso datore di lavoro.

 

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