30 Ottobre 2025

Regime impatriati inapplicabile se al momento della percezione la residenza è all’estero

di Redazione Scarica in PDF

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 274/E del 28 ottobre 2025, ha offerto chiarimenti in merito al regime speciale per i lavoratori impatriati, di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, precisando che non può essere applicato ai redditi di lavoro dipendente di natura differita (i.e. Long Term Incentive Plan e Deferred Bonus Plan) riferiti a prestazioni rese in Italia nel periodo agevolato, se il pagamento avviene dopo la fuoriuscita dal regime o il trasferimento all’estero.

L’interpello riguarda gli emolumenti che una società deve corrispondere nel 2025 a 3 ex dipendenti che dal 2021 al 2024 avevano i requisiti per beneficiare dell’incentivo e che ora hanno trasferito la residenza fiscale in Grecia.

Preliminarmente, l’Agenzia chiarisce che, considerate la normativa italiana e le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri, lo Stato italiano ha il diritto di tassare i redditi derivanti dalla partecipazione ai piani di incentivazione azionaria Long Term Incentive Plan e Deferred Bonus Plan, per la parte riferita all’attività lavorativa effettivamente prestata in Italia.

Però, come chiarito dalla circolare n. 33/E/2020, laddove esamina l’ipotesi di bonus percepito in annualità successive all’ultimo anno di fruizione del regime agevolativo, l’Agenzia delle Entrate precisa che: «considerato che per il reddito di lavoro dipendente vale il principio di cassa, in base al quale detto reddito assume rilevanza fiscale al momento della percezione dei compensi, siano essi in denaro o in natura, ne consegue che qualora il suddetto bonus venga erogato in un periodo di imposta in cui l’impatriato è fuoriuscito dal regime agevolativo, concorrerà alla formazione del reddito complessivo secondo le regole ordinarie, e non potrà di conseguenza godere del citato regime agevolato ratione temporis».

Pertanto, in applicazione di tale principio, nel caso esaminato, sugli emolumenti differiti che matureranno e saranno percepiti nel corso del 2025, sebbene riferibili ad attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, gli ex dipendenti della Società non potranno beneficiare del predetto regime e gli stessi redditi dovranno essere assoggettati a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie.

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