Settore marittimo e aviazione civile: anticipazione delle prestazioni previdenziali
di Redazione Scarica in PDF
L’INPS, con messaggio n. 3368 del 10 novembre 2025, ha comunicato che per i datori di lavoro del settore marittimo e dell’aviazione civile dal 1° gennaio 2026 non sarà più facoltativa la scelta dell’applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia. Dal nuovo anno, infatti, tutti i datori di lavoro di questi settori dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia:
- congedo di maternità;
- congedo di paternità (alternativo e obbligatorio);
- congedo parentale;
- riposi giornalieri per allattamento;
- permessi ex Legge n. 104/1992;
- congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave;
- donazione sangue e/o midollo osseo.
Invece, continueranno a essere erogate in modalità diretta dall’Istituto le seguenti prestazioni del settore marittimo:
- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
- indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;
- indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto;
- temporanea inidoneità all’imbarco per malattia comune (Legge Focaccia).
Le aziende dovranno:
- richiedere il codice autorizzazione “2G” (se non già posseduto);
- anticipare le prestazioni ai dipendenti;
- procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UniEmens.
Il messaggio precisa che, per quanto riguarda i lavoratori marittimi, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.



