La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 novembre 2025, n. 29577, ha stabilito che la reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni è soggetta al limite temporale complessivo di 24 mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero che caratterizza il lavoro in somministrazione e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.
Il caso
La Corte d’Appello di Brescia ha riconosciuto la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato tra una società e un lavoratore, impiegato nella stessa con contratti di somministrazione a termine per 37 mesi. La Corte, considerato il superamento del limite legale di 24 mesi introdotto dal D.L. n. 87/2018, ha condannato la società a riammettere in servizio l’appellante e al pagamento in suo favore dell’indennità prevista dall’art. 32, Legge n. 183/2010, liquidata nella misura di 3 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
La società ricorre per Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello.
La Cassazione rigetta il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto: «la reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni, è soggetta, nel vigore del d.lgs. 81/2015, come modificato dal decreto-legge 87/2018, convertito dalla legge 96/2018, al limite temporale complessivo di 24 mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero che caratterizza il lavoro in somministrazione e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo».
La Cassazione conferma, quindi, che il limite di 24 mesi non vige solo nel rapporto tra agenzia e lavoratore, ma anche per quello tra agenzia e utilizzatore, perché i 2 contratti sono strettamente collegati e la somministrazione è un rapporto trilatero unico. Pertanto, al superamento dei 24 mesi complessivi di missioni dello stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore e per le stesse mansioni, i contratti diventano nulli e il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente con l’utilizzatore.
La Corte evidenzia anche che la disciplina collettiva non può derogare a questo limite e che la mancata impugnazione di alcuni contratti non impedisce di considerarli ai fini del calcolo complessivo.