7 Luglio 2020

I tre porcellini e l’emergenza Lupo

di Riccardo Girotto

Ogni ordinamento contiene una gerarchia delle fonti. Il nostro prevede, “teoricamente”, un vertice occupato dalla granitica Costituzione, seguita dalle fondamenta profonde e dai solidi mattoni della Legge. Segue la giurisprudenza, che dovrebbe essere affidabile e moderna come solo il buon legno di qualità, infine, in coda troviamo la prassi, che, a cospetto dei materiali citati, può rappresentare per il cittadino un po’ di temporaneo riparo, tanto quanto una capanna di paglia. Non una garanzia, in quanto gli unici soggetti destinatari della prassi, per sua natura, dovrebbero essere proprio gli enti emittenti, atteso che trattasi di fonte di autoregolamentazione, più che di disposizione con effetti verso terzi. Ma costruire una capanna di paglia richiede tempo e risorse decisamente inferiori rispetto alla costruzione di una casa in mattoni.

Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo potuto apprezzare una produzione di prassi veemente, come mai nella storia; prassi, peraltro, non finalizzata alla digestione di profonde riforme, piuttosto spinta dalla necessità di declinare strumenti obsoleti e inadatti alla realtà emergenziale che sta travolgendo la nostra economia.

Di tutto questo si è parlato fin troppo; per converso, poca attenzione è stata concentrata su ciò che emerge con estrema limpidezza osservando, dalla valle delle nostre sedie, la montagna di documentazione riposta nel tavolo che ogni giorno presidiamo. La prassi non è più tale.

La prassi, in questi mesi, ha legiferato, ha corretto, ha solcato il percorso sanzionatorio, ha stravolto la gerarchia delle fonti, ha forzato i limiti imposti dalla giurisprudenza, che nel tempo, in via ermeneutica, ha tentato invano di limitarne la forza d’urto. La prassi oggi si erge a massimo driver verso l’applicazione di ogni singolo strumento potenzialmente in nostro possesso.

In tutta onestà, l’osservazione critica delle ultime posizioni Inps non può che avvilire i fondamentalisti della certezza del diritto, ma la presa di coscienza circa la nuova veste da riservare agli strumenti delle circolari, dei messaggi, delle Faq, dei vademecum, delle slide e dei diversi fliers, non può più attendere.

Così l’Inps, tramite la circolare n. 78/2020, estende l’applicazione dell’anticipo al 40% anche agli strumenti della Cigo e dell’assegno ordinario, pur in assenza di previsioni in questo senso all’interno del D.L. Rilancio o di altre fonti di rango superiore (ma forse, a questo punto, neanche più superiore). Certo. potrebbe trattarsi di un refuso, una svista del Legislatore. Eppure. il D.L. 52/2020 era un’occasione per correggere l’errore e nulla è accaduto; inoltre, l’Inps non cita alcun refuso nei propri testi, dispone senza remore.

Difficile comprendere anche come l’anticipo del 40% sia diventato facoltativo via messaggio n 2489/2020, così da seppellirne ogni ipotesi di ricorso. Sì, perché l’articolo 22-quater, comma 4, D.L. Cura Italia, modificato dal D.L. Rilancio, riporta testualmente: “Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps […]. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo …”, ma tale disposto viene asfaltato dalla prassi dell’Istituto: “sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40% selezionando l’apposita opzione …” e la gerarchia delle fonti boccheggia sempre più. Ora parrebbe addirittura evocativo pensare alle potenziali vertenze di lavoratori esclusi dal 40% per scelta avvallata dall’Inps, quando la Legge non permette affatto l’esclusione. Gli esempi di possibili complicazioni con risvolti tragici per aziende e consulenti potrebbero sprecarsi.

Le aziende plurilocalizzate sembrerebbero rallentate nelle loro richieste da un D.L. Rilancio che, all’articolo 22-quater, comma 1, impone precisi passaggi: “Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero”.

Nessun problema, la circolare Inps n. 78/2020 ribalta tutto, la domanda va trasmessa comunque all’Istituto. Possiamo cestinare, quindi, l’indicazione del D.L. e virare verso il precetto della circolare, peraltro recepito da un D.M. 20 giugno 2020 (pare ancora non pubblicato) privo di un minimo sussulto d’orgoglio.

Il capolavoro, però, è servito dall’articolo 1, comma 3, D.L. 52/2020. In questo caso la prassi è addirittura musa ispiratrice di un percorso legislativo che già avevamo assaporato con la trasformazione degli accordi di diritto comune in Legge, operata tramite il recepimento del protocollo 24 aprile 2020 via D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Il Legislatore si supera conferendo alla modulistica creata dall’ente, a proprio piacimento, un’efficacia vincolante, addirittura connettendone il mancato invio a una responsabilità datoriale, tale da provocare la mancata autorizzazione alla cassa integrazione.

Ricordate quel file excel nato un po’ di anni or sono con lo scopo di far quadrare i conti dell’Istituto, duplicando parte dei dati contenuti dell’UniEmens, al quale, dopo diversi tentativi informatico/organizzativi, non è mai stato unificato?

Quel modello di creazione amministrativa, che risponde al nome di SR41, oggi è il protagonista di un D.L. dagli effetti potenzialmente devastanti. Non più una Legge che dispone e una P.A. che applica; oggi l’Inps crea la modulistica, il D.L. la legittima.

Siamo un po’ spossati, un po’ avviliti, un po’ stanchi dopo questi mesi. Ma abbiamo imparato tante cose nuove, tra queste la nuova gerarchia delle fonti.

Per concludere: se dal titolo speravate di conoscere il nome dei tre porcellini rimarrete delusi, sappiate però che, alla fine della storia, in seguito ai ripetuti attacchi del Lupo, la casa di mattoni è rimasta in piedi. Solo quella.

 

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