AUU: validità istanze e rivalutazione importi
di Redazione Scarica in PDF
L’INPS, con circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, ha comunicato che per l’anno 2026, al fine di continuare a beneficare dell’AUU, non è necessario presentare una nuova domanda, salvo che la domanda precedentemente trasmessa all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Le domande già presentate valgono, infatti, anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come l’inserimento di una nuova scheda nel caso di nascita di un nuovo figlio o l’aggiornamento della scheda dei figli al raggiungimento della maggiore età per continuare a percepire l’AUU per i figli maggiorenni.
L’Istituto precisa, inoltre, che a partire dal mese di marzo 2026, in assenza dell’ISEE, l’importo dell’AUU viene calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi eventualmente già erogati per l’anno 2026 sono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026, con la corresponsione dei relativi arretrati. La circolare ricorda che l’ISEE può essere ottenuto in tempi rapidi con la presentazione in modalità precompilata della DSU, tramite l’apposito servizio online (disponibile sul “Portale unico ISEE”), che ne agevola e semplifica la compilazione, attraverso la condivisione delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. Inoltre, è possibile presentare la DSU Mini precompilata direttamente tramite l’APP “INPS Mobile” e dalla home page accedere al menu “Servizi” > “ISEE” e selezionare la funzione “Acquisisci dichiarazione”.
Viene precisato, infine, che per percepire un importo dell’AUU superiore al valore minimo è necessario che la DSU per l’anno 2026 sia correttamente attestata.
Il documento di prassi, inoltre, comunica la rideterminazione dei valori degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l’AUU e delle relative soglie ISEE.
In relazione a quanto previsto a far data dal 1° gennaio 2026 dall’art. 1, comma 208, Legge n. 199/2025, che ha introdotto l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione da utilizzare per specifiche prestazioni, tra cui l’AUU, viene evidenziato che l’ISEE sarà utilizzato per calcolare l’importo dell’AUU a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, in quanto le mensilità di gennaio e di febbraio 2026 sono calcolate con riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.



