13 Dicembre 2016

Tutele (de)crescenti che si innalzano …

di Marco Frisoni

 

Sembra già trascorso un lasso temporale immemorabile dall’ingresso, nel nostro ordinamento lavoristico, del sistema delle c.d. tutele crescenti (ovvero, secondo taluni, fortemente decrescenti a seconda dell’angolazione da cui si osserva la disposizione), in virtù del D.Lgs. 23/2015, vigente dal 7 marzo 2015.

Il tutto, come noto, in conformità alla Legge delega 183/2014, in funzione della quale si è delineato l’ambizioso mosaico del Jobs Act, destinato, nel bene e nel male, a mutare il panorama del diritto del lavoro negli anni a venire.

Orbene, di siffatta riforma si è oramai detto tutto e affermato il contrario di tutto, pur tuttavia è significativo notare come, a ben vedere, sulla tematica delle tutele crescenti si è acceso un intenso dibattito dottrinale, sovente caratterizzato dalla presenza di tratti ideologici nemmeno molto nascosti, mentre, al contrario, sul piano giudiziale, la questione è rimasta, di fatto, sopita.

Certo, non si può ignorare come taluni commentatori, anche particolarmente autorevoli, abbiano ritenuto un paio di pronunciamenti della Corte di Cassazione (sezione lavoro, sentenze 13 ottobre 2015, n. 20540 e n. 20545), riguardanti, in particolare, l’annosa e vexata quaestio del fatto illecito (o non illecito) nelle sue componenti oggettiva e soggettiva, sotto l’egida della normativa antecedente al D.Lgs. 23/2015, potessero integrare una sorta di monito nell’applicazione della novella in parola (con precipuo riferimento alla possibilità di disporre comunque la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore interessato).

D’altro canto, il meccanismo voluto dal dimissionario Governo Renzi si basava sul presupposto di sanzionare in maniera certa e crescente (con il progressivo incremento dell’anzianità di servizio del prestatore di lavoro) l’illegittimo licenziamento intimato dal lavoratore, al fine di rendere predeterminabile (per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015) il rischio di causa e di ridurre al minimo il contenzioso (ad oggi gigantesco) nelle aule dei tribunali e confinando la reintegrazione a fattispecie opportunamente dettagliate.

In effetti, se si vuole tentare di formulare una prima valutazione sommaria intorno al D.Lgs. 23/2015, si ritiene possa essere ragionevole prendere spunto dall’evidente intento deflattivo delle vertenze sui licenziamenti percorso dalla riforma attuata; d’altro canto, sarebbe irreale immaginare che, sino ad ora, non siano stati irrogati provvedimenti espulsivi nei confronti di lavoratori a cui si applicano le tutele crescenti.

E, allora, la vera veemenza delle tutele crescenti sembra risiedere, almeno ad oggi, nel presupposto che le parti litigiose, soprattutto per il sistema di indennizzo prescelto, siano quasi costrette a trovare una conciliazione fra di esse, evitando quindi un giudizio dove, almeno apparentemente, la discrezionalità del magistrato dovrebbe risultare recisamente compressa.

Tale dunque potrebbe diventare la spiegazione per il fatto che, in buona sostanza, sul D.Lgs. 23/2015 non si erano registrati interventi significativi della giurisprudenza, elemento che si attanaglia alla ratio della modifica di legge catapultata con fragore nel panorama normativo nostrano.

Sennonché, proprio recentemente, i tribunali di Milano e Torino (pronunciamenti del 16 ottobre 2016, 5 ottobre 2016 e 3 novembre 2016) sono intervenuti con sentenze afferenti rapporti di lavoro subordinato assoggettati alle tutele crescenti, arrivando a conclusioni che, al di là del fatto che siano condivisibili o meno e sottolineato che trattasi di vicende tutt’altro che lineari e con condotte datoriali quantomeno imprudenti, non devono essere sottovalutate, poiché potrebbero essere foriere e portatrici di un primo orientamento (ancorché di merito) sul D.Lgs. 23/2015.

Infatti, i giudici aditi, alla fine del processo logico e giuridico messo in campo, recuperano la reintegrazione sul posto di lavoro trovando spazio per l’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015 (l’insussistenza del fatto materiale contestato), pur prendendo spunto da licenziamenti formalmente ascrivibili a fattispecie non disciplinari (ad esempio, nel corso del periodo di prova) e, dunque, una tutela forte, resistente, a beneficio del lavoratore e in antitesi con lo spirito riformatore del Jobs Act.

Occorre dunque grande cautela nell’approccio alle tutele crescenti, poiché, sino a quando non si sarà formato un arresto giurisprudenziale solido e numericamente consistente, il rischio di incappare in determinazioni giudiziali imprevedibili rimarrà come rischio e, pertanto, la reintegrazione, uscita dalla porta, potrebbe rientrare dalla finestra (di un Tribunale…..), con un fenomeno (quasi una sorta di alta marea) forse non previsto dal Legislatore tale per cui le (modeste) forme tutelative approntate crescerebbero ampiamente oltre a quanto disposto dal D.Lgs. 23/2015 e rimettendo al centro della discussione l’imprevedibile discrezionalità del giudice del lavoro!!

 

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