5 Febbraio 2019

Il verbale ispettivo: uno o trino? 

di Marco Frisoni

Diciamocela tutta, forse è la fine di un’illusione alla quale, tuttavia, non avevamo creduto più di tanto, poiché, al di là del dettato normativo, vi era la (triste) realtà quotidiana a operare un pronto richiamo all’oggettivo stato dell’arte.

In effetti, sin dall’avvento del D.Lgs. 124/2004 (il c.d. Testo unico della materia ispettiva nell’ambito dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale) e dalle successive modifiche stratificatesi nel tempo (anche nell’era del recente Jobs Act, in particolare con il D.Lgs. 149/2015), si era creata fra i professionisti, i datori di lavoro e i lavoratori un’aspettativa in termini di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell’efficacia dell’attività ispettiva e che sembrava avere raggiunto il proprio culmine nell’istituzione dell’agenzia unica per le ispezioni, rappresentata dall’INL (forse, a mente fredda, l’utilizzo di una denominazione remota avrebbe dovuto fare presagire le future difficoltà, quasi in una logica di restaurazione e reviviscenza).

L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’Inps e dall’Inail, al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, e, in una siffatta ottica, ai funzionari ispettivi dell’Inps e dell’Inail sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Tutto ciò per evidenziare che si auspicava, vista l’unicità “rinforzata” dell’ente ispettivo, una spinta decisiva e determinante verso lo strumento cardine di dette funzioni e costituito dal verbale di contestazione e notificazione in una logica di univocità dello stesso.

In altre parole, posto che uno solo è l’ente ispettivo (nel quale sono confluiti anche i funzionari Inps e Inail), unica dovrebbe risultare la fase di produzione dei verbali, anche in coerenza con le finalità chiaramente esplicitate poste a base delle varie novelle legislative.

In verità, la prassi di tutti i giorni, nell’ambito delle ispezioni, non ha invece manifestato una significativa inversione di tendenza, poiché, al di là del dato formale (unica agenzia ispettiva), nella sostanza accessi e attività correlate continuavano a esplicarsi in maniera separata e per comparti stagni (in altre parole, la storica ripartizione di competenze fra ispettori ministeriali e funzionari Inps e Inail), come peraltro ribadito in molteplici occasioni dalla prassi ufficiale di ciascun ente.

Di talché, all’atto pratico, si è assistito a proliferazioni (leggi duplicazioni) di accessi ispettivi e moltiplicazione dei correlati verbali, in conseguenza della materia trattata dai funzionari preposti, con la conseguenza di creare maggiore confusione fra professionisti e datori di lavoro, anche in riferimento ai mezzi di difesa esperibili, in evidente contrasto con lo spirito delle disposizioni di legge vigenti.

A mettere (per ora) la definitiva parola fine sulla vicenda è l’INL medesimo, con la circolare n. 1/2019, dove, in prima battuta, si rammenta che la funzione assolta dal verbale unico risulterebbe quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la contestazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, al fine di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti.

Svolta una simile premessa, a scanso di facili entusiasmi, l’ente precisa immediatamente che, in verità, l’obbligo della verbalizzazione unica trova applicazione alla sola materia sanzionatoria amministrativa, con esclusione, quindi, delle contestazioni di omissioni o evasioni in materia previdenziale ed assicurativa.

Di fatto, nonostante le subentrate modifiche normative e gli obiettivi declamati, emerge come la prassi ispettiva, almeno per il momento, proseguirà in una visione prospettica che, pur in un’evoluzione generale di certo apprezzabile, non pone al centro né l’unicità delle attività ispettive, né, tanto medo, la redazione di un unico verbale, con tutte le conseguenze del caso, ivi compresa l’esigenza, nella circolare in parola, di dovere specificare, punto per punto, i differenti strumenti difensivi in discendenza della tipologia di verbale notificato.

E, allora, approcciando la questione in una logica quasi parareligiosa, una riflessione sorge spontanea, in ordine alla natura del verbale ispettivo, che doveva essere uno, mentre appare ancora trino e, alla luce del fatto che 3 dovrebbe essere il numero perfetto, l’impressione che emerge spinge ad affermare che questa situazione difficilmente muterà nel breve termine.

 

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