17 Marzo 2022

Il lavoro dipendente dell’amministratore

di Roberto Lucarini

Molto di voi, compreso il sottoscritto, avranno avuto modo di trovarsi di fronte a quello che, data la copiosa giurisprudenza prodotta, appare come il dilemma del secolo: può un amministratore di società essere anche lavoratore subordinato dello stesso ente?

Non voglio affermare che la risposta sia semplice, ma intendo semplicemente fare un breve ragionamento sui punti di attenzione da tenere in simili situazioni operative, onde evitare guai di varia natura. Penso, essenzialmente, a un disconoscimento contrattuale da parte di funzionari Inps, oppure a una causa dovuta per un semplice litigio tra società e amministratore. I punti focali, da non perdere di vista, sono stati indicati dalla giurisprudenza di legittimità oramai da parecchi anni.

Uno primo e fondamentale principio è stato posto dalla Corte di Cassazione, la quale ebbe modo di indicare che “né il contratto di società, né l’esistenza del rapporto organico che lega l’amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di lavoro e, dall’altro lato la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa” (Cassazione n. 1793/1996). Posto questo rilevante paletto, si devono tuttavia individuare alcuni punti di attenzione, affinché un rapporto di lavoro subordinato, con un amministratore, possa essere considerato genuino.

Per fare ciò è necessario, in via preventiva, valutare con attenzione le singole posizioni del soggetto nei confronti della società, andando in profondità nell’analisi dello specifico ruolo gestorio. Non basta, infatti, classificare un soggetto quale amministratore, ma si dovrà valutare se lo stesso svolga tale ruolo all’interno di un CdA, ponendo in questo caso massima attenzione alle eventuali deleghe concesse al soggetto o agli altri componenti; oppure se egli operi, con altri, quale coamministratore o, invece, quale unico responsabile gestorio (amministratore unico).

Ciò che sta alla base di un corretto rapporto di lavoro subordinato, è ormai noto, è la c.d. eterodirezione, così come indicato ex articolo 2094, cod. civ.. Occorre, quindi, che il soggetto, quale lavoratore subordinato, sia sottoposto al controllo e alla direzione, nonché al potere disciplinare, di un altro soggetto il quale esprima la volontà dell’ente societario datore di lavoro. Occorre inoltre, cosa questa non banale ma talora sottovalutata, che la mansione svolta, da lavoratore dipendente, si smarchi da quella che il soggetto è chiamato a svolgere in qualità di amministratore.

Per valutare tutto questo non basta una standardizzazione delle casistiche operative, anche se ciò aiuta, ma occorre approfondire puntualmente la realtà fattuale caso per caso.

Vediamo qualche esempio.

Nel caso del presidente del CdA emerge, di base, una possibile compatibilità tra tale figura e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’ente rappresentato; ne deriva, tuttavia, che il presidente debba risultare necessariamente e concretamente soggetto alle direttive, alle decisioni e al controllo, dell’organo collegiale da lui guidato.

Ove si tratti di amministratore delegato, si dovrà analizzare l’estensione della delega accordata all’amministratore, potendosi ravvisare una delega generale ovvero una o più deleghe limitate a determinate materie o anche, semplicemente, un solo potere di rappresentanza. Ove la delega ai rapporti di lavoro sussista in capo ad altro amministratore, il rapporto subordinato appare attuabile.

Da escludere, invece, la fattibilità per il caso dell’amministratore unico. Non si vede, infatti, come tale amministratore possa essere al contempo lavoratore dipendente della società da lui stesso gestita.

La situazione del semplice componente del CdA è ancora diversa; occorre sottoporre il caso concreto al vaglio delle caratteristiche dell’azione amministrativa dell’organo collegiale, per valutare a chi spetta, in concreto, il potere di direzione e controllo.

L’Inps, dopo un cambio di direzione dovuto alla molta giurisprudenza formatasi negli anni, ha offerto l’interessante messaggio n. 3359/2019, dove analizza le varie casistiche operative; ne consiglio senz’altro la lettura.

 

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