Obbligo INAIL dei soci SSD-ASD: la circolare chiarisce quasi tutto
di Fabrizio Vazio Scarica in PDF
A 2 anni dalla circolare INAIL sull’obbligo assicurativo nel settore dello sport, residuavano ancora alcuni dubbi legati soprattutto a figure frequentemente presenti nelle Associazioni sportive dilettantistiche e nelle Società sportive dilettantistiche, ossia a quei soggetti che operano in virtù del solo rapporto societario senza avere un contratto di lavoro subordinato e nemmeno di co.co.co. Molte sedi INAIL hanno inoltrato quesiti alla Direzione generale circa la ricorrenza dell’obbligo assicurativo di tali soggetti che, essendo soci, avrebbero dovuto essere tutelati sulla base del Testo Unico n. 1124/1965. L’Istituto, con una recentissima circolare, ha fornito la risposta che esclude tali soggetti dall’obbligo assicurativo ed è quindi possibile tracciare un quadro pressoché definitivo della tutela INAIL in tale settore.
Sport e tutela INAIL: a che punto eravamo?
La circolare INAIL n. 26/2023, intitolata “Assicurazione all’INAIL dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36”, delineava il quadro dell’assicurazione INAIL nel settore dello sport.
La circolare lasciava aperte alcune problematiche che, invero, non erano di facilissima risoluzione e che rischiavano di provocare controversie in sede di verifica ispettiva.
Infatti, la circolare elencava così i soggetti assicurabili:
- i lavoratori subordinati sportivi, per espressa previsione normativa contenuta nell’art. 34, comma 1, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico;
- giovani atleti assunti con contratto di apprendistato di cui all’art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 36/2021, che ha previsto l’applicazione ai rapporti di lavoro in questione dell’art. 34 dello stesso Decreto;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.
- i prestatori di lavoro occasionale, di cui possono avvalersi, ricorrendone i presupposti e «secondo la normativa vigente», le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A.
Non sono quindi racchiusi in tutela altri soggetti, tra cui spicca l’esclusione dei i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da tutelare con polizze private.
Non sono, altresì, tutelati gli sportivi dilettanti e i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex art. 2222, c.c.
La circolare del 2023 non ha però risolto tutti i problemi.
Vediamo perché.
Il dubbio sui soci e associati
L’art. 4, punto 7, D.P.R. n. 1124/1965, annovera tra i soggetti assicurati i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, e che, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri.
Ciò ha fatto ritenere alcuni che potesse ritenersi sussistente l’obbligo assicurativo presso l’INAIL ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 1124/1965, degli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dei soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgessero, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa.
In tal senso, diverse sedi INAIL hanno domandato chiarimenti alla Direzione Generale, anche perché parecchie SSD hanno presentato denunce di esercizio/variazione per includere in tutela tali soggetti.
Sono figure che non hanno un contratto, men che meno di co.co.co., ma che operano in virtù di rapporto di associazione o societario.
Si tratta del classico socio di società sportiva dilettantistica, ad esempio, che dà lezioni di nuoto.
È assicurabile?
Il problema è che se consideriamo la normativa riferita allo sport di carattere speciale rispetto al Testo Unico non vi è dubbio che tali figure non debbano essere assicurate; invece, sulla base dei principi generali dello stesso testo unico l’assicurazione sarebbe prevista poiché l’art. 4, comma 1, n. 7), della stessa norma prevede, come si è evidenziato, la tutela dei soci di qualunque tipo di società.
Anche dal punto di vista degli Infortuni, poiché l’Istituto, nel caso di evento infortunistico, deve applicare l’automaticità della tutela ossia indennizzare anche coloro che, in ipotesi, non siano stati assicurati, ma a condizione ovviamente che dovessero esserlo, il problema sussiste.
Analizziamo la soluzione adottata dall’Istituto, in accordo con il Ministero.
Soci e basta: niente obbligo
La circolare n. 31/2025, dedicata ad “Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. Esclusione dell’obbligo assicurativo INAIL degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa” risolve già dal titolo il problema.
Essa è chiara nel precisare che la disciplina del rapporto di lavoro sportivo di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, è una disciplina speciale. Tale normativa speciale prevale, in quanto tale, sulla normativa generale in tema di obbligo assicurativo contenuta negli artt. 1 e 4, del Testo Unico delle Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il D.P.R. n. 1124/1965.
Ecco, dunque, la vera soluzione al problema e le indicazioni contenute nella circolare derivano da questo principio.
È perciò poi ovvio che la nota di prassi precisi che «il socio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica e di una Società Sportiva Dilettantistica (definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 come il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica) che esercita l’attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara è assicurato all’INAIL solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo sufficiente ai fini della tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale».
Egli non è assicurabile (ma questo era già noto) nemmeno ove sia co.o.co.[1].
Parimenti, se è vero che ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, spetta la tutela, anche in questo caso deve dirsi che in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è configurabile l’obbligo assicurativo INAIL dell’associato di una ASD e del socio di una SSD che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società.
La soluzione adottata è imposta dalla norma e invero anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che a oggi è improntata a escludere l’universalità della tutela assicurativa.
Si veda, a solo titolo di esempio, l’ordinanza della Corte costituzionale n. 25/2016 ove si legge che «la discrezionalità del Legislatore può modulare l’obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente, in questa variegata gamma di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela»[2].
La tabella della tutela
Alla luce di quanto evidenziato, è possibile definire in modo compiuto gli obblighi delle ASD e delle SSD nei confronti dell’INAIL con riguardo alle diverse figure che operano all’interno di tali soggetti.
Obbligo assicurativo INAIL sport dilettantistico[3]
Figura |
Obbligo INAIL |
Perché… |
Lavoratori dipendenti in genere |
SÌ | Espressa previsione normativa (circolare n. 26/2023) |
Dipendenti apprendisti | SÌ | Lo prevede la norma e anche il testo Unico (circolare n. 26/2023) |
Soggetti che operano in virtù di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale | SÌ | Previsione normativa ex art. 37, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2021 (circolare n. 26/2023) |
Prestatori di lavoro occasionale | SÌ | Previsione normativa, purché si rientri nell’alveo dei casi consentiti (circolare n. 26/2023) |
lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa | NO | Tutela con polizze private come da previsione normativa (circolare n. 26/2023) |
Sportivi dilettanti | NO | Tutela con polizze private come da previsione normativa (circolare n. 26/2023) |
Associati di ASD e soci di SSD che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo partecipando alla vita associativa | NO | La norma non ne prevede la tutela ed è speciale rispetto al T.U. n. 1124/65 (circolare n. 31/2025) |
Associati di ASD e soci di SSD che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa | NO | La norma non ne prevede la tutela ed è speciale rispetto al T.U. n. 1124/65 (circolare n. 31/2025) |
Lavoratori sportivi autonomi | NO |
La norma non ne prevede la tutela, in linea peraltro, in questo caso, con il TU n. 1124/1965 |
E adesso…
Le indicazioni fornite obbligheranno alla definizione per “non obbligo” di eventuali attività ispettive in corso e ovviamente i principi evidenziati nella circolare costituiranno la base per eventuali decisioni assunte dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro in esito a contenziosi in materia di obbligo assicurativo derivanti da ricorsi di datori di lavoro ex art. 16, TU[4].
Parimenti, quanto appena evidenziato servirà anche nel caso di infortuni che, in assenza di obbligo assicurativo, non saranno indennizzati.
Ora il quadro di assicurabilità riferito al mondo dello sport appare sostanzialmente completo e non si può che rimandare alla più volte citata circolare n. 26/2023 per maggiori indicazioni circa l’imponibile e le voci di rischio applicabili al settore.
[1] La circolare, ad abundantiam, precisa che «all’attività di istruttore sportivo non può applicarsi la disciplina generale dell’obbligo assicurativo dei soci stabilita dall’articolo 4, comma 1, n. 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui sono compresi nell’assicurazione (…) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2)».
[2] La controversia riguarda una fattispecie per certi versi simile a quella attuale poiché riguarda la possibilità di ricomprendere in tutela i partecipanti ad uno studio associato in analogia con quanto previsto per i soci delle società: la risposta negativa della Corte costituzionale è motivata proprio dal fatto che è il Legislatore a scegliere a quali soggetti estendere la tutela senza che esista un principio universalistico di assicurazione pubblica contro gli infortuni nel nostro ordinamento assicurazione contro gli infortuni nel nostro ordinamento.
[3] La tabella riassume i soggetti più rilevanti. La circolare n. 26/2023 esclude dall’obbligo anche «i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestino in qualità di volontari la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall’orario di lavoro» nonché gli stessi lavoratori «anche qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo, preveda il versamento di un corrispettivo e sia quindi esercitata previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza o a seguito del decorso del termine di 30 giorni previsto dall’art. 25, comma 6, terzo periodo, del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.». È altresì escluso il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, ecc., (sportivo o meno) non si applica in via generale la tutela dell’INAIL ma la specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
[4] L’art. 16 TU prevede (commi 1-3) che «L’Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell’art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro con modalità telematiche (1), fissandogli il termine di dieci giorni per l’adempimento.
Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’Istituto assicuratore, a decorrere dall’inizio dei lavori.
Contro la diffida dell’Istituto assicuratore (che è effettuata dagli uffici amministrativi in esito all’ispezione) è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro».
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”.